Nonostante recentemente, con una serie di sentenze consecutive (sent. n. 15453, 15455, 15456 e 16999, 16700, 16705, 19167, 19310, 19319 del 2019) la Corte di Cassazione sia intervenuta in modo chiaro in materia di tassazione indiretta di trust e dei vincoli di destinazione, sconfessando l’interpretazione che, negli anni, era stata sistematicamente adottata data dalla Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’imposta di donazione a detta tipologia di trasferimento, l’Agenzia, ad oggi, non da segno di voler far propria questa interpretazione.
Con la risposta a Interpello del 10 settembre 2019 n. 371, anzi, ribadisce la tassazione dei beni devoluti al trust (In questo caso per testamento), così come prevista dalle circolari a suo tempo emanate (48/2007 e 3/2008).
L’interpello in questione richiedente una valutazione sulle «Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un “trust” costituito per testamento a favore della nipote di “de cuius” residente in Australia», ha infatti ottenuto come risposta dalla Agenzia che «Con riferimento all’imposta di successione, si rileva che l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l’ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di destinazione” su beni e diritti».
Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust. Al conferimento di beni in trust va dunque applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, con riguardo, ai fini dell’aliquota, al rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario.
In particolare, nel caso di de cuius residente all’estero al momento della morte, saranno assoggettate ad imposta di successione i beni e i diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano che siano conferiti nel trust testamentario, tra cui sono configurabili anche gli immobili situati in Italia e i titoli obbligazionari emessi da istituti bancari aventi sede nello Stato italiano.
Ciò dunque in piena analogia con le circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 32 del 22 gennaio 2008, e in contrasto con la recente interpretazione fornita dalla Cassazione Civile. Le decisioni assunte dalla Cassazione negli ultimi mesi rappresentano una radicale svolta nella materia, in quanto evidenziano che si dovrebbe essere definitivamente consolidato l’orientamento secondo cui l’atto di dotazione del trust non sarebbe suscettibile di tassazione, in quanto, in tale momento, non si potrebbe ravvisare alcuna manifestazione di capacità contributiva. E se non c’è “nuova” capacità contributiva quando il disponente dota il trust durante la propria vita, non pare potervi essere nemmeno quando il trust viene istituito mediante testamento.
Nessun cambio di atteggiamento da parte del Fisco, dunque, anche al cospetto di un ormai radicato orientamento opposto della Suprema Corte.