Il Tribunale di Venezia, nel procedimento iscritto al n. 2729/202312 acc. 1166/2024 del 12 aprile 2024, si è espresso sulla nomina di nuovo trustee da parte del giudice.  Nel caso in oggetto una società a responsabilità limitata aveva conferito l’intero suo patrimonio in un Trust nominando quale Trustee un’altra società a responsabilità limitata e come beneficiari i soci della stessa società disponente e, in loro mancanza, i loro successori, con accrescimento delle stirpi superstiti in caso di estinzione di una stirpe ed in parti uguali all’interno della stessa stirpe. La società disponente veniva quindi cancellata dal Registro delle Imprese.

Insorgevano dunque contrasti economici i tra i beneficiari membri di due diverse famiglie dovuti anche all’emissione da parte del Tribunale di Treviso di un decreto ingiuntivo in favore di un membro di una famiglia a titolo di rimborso del finanziamento da costei a suo tempo concesso, quale socia, alla società Disponente, non opposto dal Trustee. Il Trust inoltre aveva effettuato pagamenti per causali non note in favore di diversi soggetti, tra i quali lo stesso Trustee.  L’attuale Guardiano subentrato al precedente revocava il Trustee, ma il soggetto da costui individuato per sostituirlo non accettava l’incarico. Gli art. 19 e 33, 2° comma lett. b) dell’Atto istitutivo del Trust prevedevano che l’Autorità Giudiziaria di Venezia, su ricorso di uno dei beneficiari o del disponente, nominasse il successore del Trustee cessato.

Con ricorso proposto nei confronti del Trustee e degli altri soci – beneficiari, l’attrice agiva per chiedere la nomina di un nuovo Trustee. Si costituiva solo uno degli altri soci – beneficiari, il quale faceva valere due profili di inammissibilità del ricorso:

1) la domanda di nomina del Trustee doveva essere proposta nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, stante il numerus clausus dei procedimenti di volontaria giurisdizione e la tipicità di tali provvedimenti non poteva essere derogata da una clausola di natura esclusivamente privata, trattandosi di norme di ordine pubblico non derogabili;

2) l’attrice difettava della qualità di beneficiaria in quanto il di lei padre aveva a sua volta, alla data del decesso, già perso la qualità di beneficiario per aver ceduto la propria quota di partecipazione nella società Disponente.

Secondo i giudici di primo grado, la prima eccezione non era meritevole di accoglimento. Il procedimento, volto alla nomina di un nuovo Trustee riguardava questioni interne al Trust, di natura gestoria. Non venendo in rilievo diritti soggettivi, ma un’attività amministrativa di interessi privati, si trattava di un procedimento di volontaria giurisdizione. Nel caso del Trust i rapporti interni allo stesso sono assoggettati ad una legge straniera, mentre non sono applicabili istituti del diritto italiano. La Legge di Jersey, individuata quale legge regolatrice del Trust, e l’art. 19 dell’Atto istitutivo prevedevano il ricorso al giudice per la nomina del Trustee. L’esigenza di tipizzazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione è allora rispettata tramite l’applicazione della legge straniera, che prevede specificamente quel tipo di rimedio, ossia la nomina giudiziaria del Trustee.

Secondo la normativa vigente, la tipicità dei procedimenti di volontaria giurisdizione impone che essi siano specificamente previsti da una legge, che può essere anche straniera.

Per quanto concerne la seconda eccezione, l’art. 28 dell’Atto Istitutivo del Trust individuava i beneficiari finali del Trust, nei soci della Disponente, quali sarebbero risultati al momento della distribuzione finale dei beni in trust e, in loro mancanza, ai loro successori – contrattuali, legittimi, testamentari o ex lege. Il Trustee era obbligato a tenere un registro dei Beneficiari nel quale indicare i nominativi ed i relativi atti di nomina o revoca. Dal momento dell’iscrizione del nominativo del beneficiario nel relativo registro si conseguiva l’acquisto della qualifica di beneficiario e conseguentemente anche il potere di agire in giudizio per chiedere la nomina di un nuovo Trustee. Tale registro era stato prodotto in giudizio e non vi risultavano iscritti trasferimenti che comportassero la perdita della qualifica   di beneficiario in capo all’istante ed il trustee aveva continuato a considerare, nelle comunicazioni interne, quali beneficiari gli eredi dei soci iniziali della disponente stessa.

Per questo motivi, il Tribunale di Venezia riteneva fondato il ricorso, concludeva che sussistevano i presupposti per la nomina di un nuovo Trustee e procedeva contestualmente alla stessa nomina.

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