L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 13 febbraio 2025, ha introdotto, in attuazione alle norme contenute nel Dlgs n. 139/2024, un nuovo modello dichiarativo per l’invio telematico della dichiarazione di successione. Il modello è stato aggiornato tra l’altro nella parte che riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di successione. Tale adempimento, infatti, a seguito della riforma, viene ora in posto in capo ai contribuenti.

Il nuovo modello e le relative istruzioni sono stati dunque modificati per permettere ai contribuenti di procedere, per le successioni aperte a partire dal 1 gennaio 2025, all’autoliquidazione dell’imposta. Nel quadro dedicato alla liquidazione del tributo è possibile, inoltre, indicare le modalità di pagamento. Mentre l’imposta di successione è ora liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione presentata, resta in capo all’ufficio il controllo su quanto calcolato e versato. Il versamento del dovuto deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. In caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, è nuovamente prevista l’autoliquidazione.

Il nuovo modello è utilizzabile anche nel caso in cui l’erede sia un trust tranne nei casi in cui la successione veda coinvolto un trust di scopo, un trust in cui il trustee sia anche beneficiario del trust stesso e un trust in cui non venga apportato mediante testamento l’intero patrimonio ereditario del de cuius. In questi casi residuali sarà dunque necessario presentare il modello cartaceo, come avveniva in passato.

In caso di trust testamentario, ovvero di un trust che viene istituito per testamento, il trustee è il soggetto chiamato alla presentazione della dichiarazione e deve indicare nel quadro EA il suo codice fiscale. Il trustee deve inoltre compilare tanti righi quanti sono i beneficiari finali inserendo il loro codice fiscale ed indicando il loro grado di parentela con il defunto. Se, al momento di apertura della successione, il beneficiario sia solo individuabile, il grado di parentela da indicare è “estraneo”.

Con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali. Quindi, anche per i trust testamentari è stata prevista la possibilità di optare per la tassazione “in entrata” liquidando l’imposta di successione in misura massima senza franchigia, ferma restando la possibilità di posticipare l’imposizione al momento in cui si verifica effettivamente il trasferimento dei beni e dei diritti ai beneficiari finali. L’eventuale imposta versata in entrata dovrà essere autoliquidata dal trustee e indicata nella dichiarazione, mentre per le successioni apertesi prima del 1 gennaio 2025 sarà l’amministrazione finanziaria a liquidare l’imposta ai sensi della previgente normativa.

Per semplificare le volture catastali, il quadro EI del modello è stato aggiornato per gestire in modo più efficace i trasferimenti di proprietà senza un atto formale ed i casi in cui vi sia una differenza tra i dati dell’intestatario degli immobili e quelli dichiarati. Tali modifiche velocizzano e semplificano le volture, riducendo il rischio di errori e la necessità di successive rettifiche.

Il nuovo modello infine consente la rateizzazione del pagamento dell’imposta di successione. Il contribuente può quindi optare per il suddetto pagamento in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero per un pagamento rateale, con un acconto minimo del 20% da versare entro 90 giorni e il saldo suddiviso in 8 rate trimestrali, per importi più contenuti ovvero in 12 rate trimestrali, per importi elevati.

Approfondisci con il provvedimento completo dell’Agenzia delle Entrate.