La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024, chiarisce che può essere revocata la donazione della casa fatta al partner infedele. L’interruzione della convivenza a pochi giorni dal rogito è senz’altro rilevante e denota l’ingiuria della relazione extraconiugale.

Nel caso di specie il ricorrente, al fine di rassicurare la propria compagna circa la serietà della loro relazione, le aveva donato l’appartamento nel quale essi convivevano. La donna aveva accettato la donazione nonostante fosse da tempo sentimentalmente legata un altro uomo ed avesse già stabilito di troncare la relazione con il donante. La donataria inoltre era intenzionata a rivendere immediatamente l’immobile che avrebbe ricevuto ed aveva a tal fine già preso accordi. Il notaio procedeva dunque alla stipula dell’atto di donazione. Dopo appena qualche giorno il donante scopriva l’infedeltà della compagna ed a seguito di un acceso confronto era stato invitato a lasciare la casa donata senza neppur poter portare via i propri beni ed i propri mobili.

In primo grado il Tribunale di Imperia non accoglieva la richiesta di revocatoria e rigettava il ricorso. La Corte d’Appello di Genova invece accoglieva l’istanza, revocava la donazione immobiliare per ingratitudine e condannava la donna alla restituzione dell’arredo. Quest’ultima ricorreva in Cassazione. Secondo la donna l’assenza di una valida convivenza non consentiva di attribuire il valore di ingiuria grave alla nuova relazione della stessa e denunciava la falsa applicazione dell’art. 1 comma 36 Legge Cirinnà ai sensi del quale i conviventi, per essere qualificati tali dal punto di vista giuridico, devono essere entrambi liberi da precedenti vincoli matrimoniali. Tale circostanza non si verificata nel caso di specie poiché l’uomo era solo separato dalla propria moglie.

La Corte di Cassazione sottolinea che i giudici di secondo grado avevano accertato e motivato che anche la convivenza pone obblighi morali e sociali, la cui violazione, se intervenuta con modalità tali da ledere gravemente la dignità del convivente, può configurare l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 cc per la revoca della donazione per ingratitudine. Ai sensi dell’art. 801 c.c., il donante può proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine quando il beneficiario della donazione si è reso responsabile di uno dei gravi fatti previsti dell’art. 463 c.c., si è reso colpevole di ingiuria verso il donante, ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al di lui patrimonio oppure ha indebitamente rifiutato di versare gli alimenti al donante nei casi in cui ciò era previsto per legge. Nel caso in oggetto, la grave ingiuria ai danni del donante scaturiva non dalla nuova relazione bensì dalle modalità con cui questa era stata manifestata. L’appartamento era stato infatti acquistato come progetto di vita condiviso e la presenza in esso del nuovo partner dopo poche settimane dall’interruzione della relazione, costituisce un’offesa al decoro del donante. Se, come sosteneva la donna, la relazione non era consolidata, allora non si giustificherebbe la pretesa di configurare una donazione quale atto di assolvimento di un obbligo morale, e ciò anche alla luce del mutato costume sociale che non consente di ritenere che a seguito di una consapevole relazione intrapresa da una persona adulta debba sorgere in capo al compagno un dovere di riconoscenza. Per quanto concerne infine l’arredo la Suprema corte ha condannato la donna alla restituzione precisando che la sola destinazione degli arredi all’abitazione non era da considerarsi come una donazione a favore della convivente. 

Leggi l’ordinanza completa della Corte di Cassazione.