La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 31310 del 22 ottobre 2024, depositata in data 6 dicembre 2024, ha risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di eredità devoluta a minori o incapaci. La giurisprudenza precedente con svariate sentenze tra loro contrastanti non aveva chiarito se l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante di un minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consentisse al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità gli fosse preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto.
Secondo la Suprema Corte la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario effettuata dal legale rappresentante di un minore determina comunque l’acquisizione della qualità di erede, anche senza la successiva redazione dell’inventario e la rinuncia all’eredità espressa dallo stesso minore dopo il raggiungimento della maggiore età è priva di efficacia.
Nel caso di specie è stato respinto il ricorso di due fratelli contro una sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la validità dell’esecuzione promossa nei loro confronti dal Banco di Brescia per il pagamento delle rate di un mutuo acceso dal defunto genitore degli opponenti. Questi ultimi eccepivano di aver rinunciato all’eredità del de cuius entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età ed alla luce di ciò sostenevano di non dovere rispondere di alcun debito. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto l’opposizione, rilevando che la madre degli opponenti, in qualità di loro rappresentante legale, aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario. L’assenza di un inventario non pregiudicava l’acquisizione della qualità di eredi, rendendo la rinuncia successiva inefficace.
Le Sezioni Unite hanno confermato l’interpretazione delle precedenti decisioni, ribadendo che l’accettazione con beneficio di inventario comporta, fin dal momento della dichiarazione, l’acquisizione della qualità di erede. La ragione principale è che l’accettazione beneficiata è sempre accettazione dell’eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato a succedere nel patrimonio del defunto. L’intenzione di avvalersi del beneficio di inventario non può essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva dell’accettazione, tale da esprimere la volontà del dichiarante di essere erede solo se risponderà dei debiti del de cuius nei limiti del valore dei beni ricevuti. Deve dunque escludersi che il minore possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia: “il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile: chi accetta l’eredità l’acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio ” semel heres semper heres “.
Poiché la legge non desidera che il minore sia destinatario di una eredità dannosa ovvero, si trovi nella posizione di erede puro e semplice, lo strumento attraverso cui persegue tale risultato, è la sterilizzazione del termine per la redazione dell’inventario durante il periodo della minore età e l’allungamento ad un anno, dal raggiungimento della maggiore età, per predisporlo. In caso vi provveda, egli usufruirà del beneficio che limita la sua responsabilità, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice, essendo ogni ostacolo a considerarlo tale superato dal raggiungimento della maggiore età.
Le Sezioni Unite hanno infine enunciato il seguente principio “la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età”.