La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 29395 depositata il 14 novembre 2024, ha sanzionato l’organo amministrativo di una fiduciaria che aveva omesso di segnalare come operazioni sospette la sottoscrizione di alcuni mandati fiduciari che prevedevano l’amministrazione di contratti di assicurazione sulla vita in presenza di rilevanti indicatori di anomalia.
Nel caso di specie i legali rappresentanti della società fiduciaria proponevano opposizione ad un decreto sanzionatorio. La contestazione riguardava un’omessa segnalazione alla Banca d’Italia, ex articolo 41 del D.lgs. n. 231/2007, di operazioni sospette per un importo complessivo di euro 18.449.803,92. Durante alcuni controlli della Guardia di Finanza di Vicenza erano emerse alcune anomalie relative a sei mandati fiduciari. Gli indicatori di anomalia si riferivano sia alle caratteristiche della clientela, sia alla natura delle operazioni poste in essere. Infatti, gli investimenti effettuati erano non coerenti con l’età dei clienti, sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli stessi
e le operazioni venivano effettuate attraverso una catena di giroconti con controparti insediate in aree geografiche note come centri Off-Shore. Secondo la Corte d’Appello. Ciò che avrebbe dovuto indurre a sospetto la società fiduciaria.
Ai sensi la vigente normativa antiriciclaggio la fiduciaria avrebbe dovuto inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta poiché, a seguito di una diligente indagine, avrebbero avuto motivi ragionevoli per sospettare che fossero in corso o che fossero state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Tale obbligo nasce da un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni valutando sia gli elementi oggettivi e sia quelli soggettivi che le caratterizzano.
Le anomalie rilevate nel caso in esame, secondo le indicazioni della Banca d’Italia erano indici di sospetto ed il carattere dell’operazione comportava l’obbligo di segnalazione.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile antiriciclaggio di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell’articolo 648-bis del codice penale, stabilita dall’art. 3, primo e secondo comma, del DL 3 maggio 1991, n. 143, non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini preliminari e non deve essere neppure escluso in base ad un personale convincimento dell’operatore, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa. La segnalazione non è di per sé finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini. Già in passato la Cassazione, sentenza n. 2326/2010, si era espressa in questo sento affermando che: “La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non è subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini dell’operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusione in base ad un personale convincimento dello stesso dell’estraneità dell’operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”. In applicazione dei suddetti principi risultano, dunque, irrilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione le considerazioni dei ricorrenti circa il fatto che i mandati fiduciari non comportavano rischi di evasione fiscale”.
Secondo la Suprema Corte la valutazione sulla natura dell’operazione e dei soggetti coinvolti si deve fondare necessariamente su un giudizio prognostico ex ante che, nel caso di specie, risultava particolarmente stringente in relazione agli investitori e alle modalità dell’investimento, oltretutto in mancanza di adeguata istruttoria da parte della società fiduciaria.