La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 in materia di donazioni informali e donazioni indirette, ha chiarito che l’art. 56-bis del D. Lgs. 346/90 va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 760 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, se sono superiori alle franchigie oggi esistenti.
Nel caso in esame il contribuente aveva impugnato una sentenza emessa dalla CTR della Lombardia. Il ricorrente nello specifico contestava la tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, di somme di denaro ricevute da un parente nell’anno 2014, ed emerse nell’ambito della procedura di “Voluntary disclosure” presentata dal donante.
La Suprema Corte, partendo dalle disposizioni normative e dalla più recente giurisprudenza ha innanzitutto suddiviso le donazioni in:
- “dirette” o “formali” e cioè che risultano dalla stipula di atto pubblico;
- “indirette” (anche se formali): che derivano da un atto giuridico o da un negozio unilaterale o da un contratto come, ad esempio, quando un soggetto acquista un bene a favore di un altro soggetto;
- “informali”: che consistono nell’esecuzione di un’attività materiale come, ad esempio, il trasferimento o la consegna di denaro o di strumenti finanziari.
Sia nel caso di donazioni indirette che informali si realizza comunque un arricchimento del donatario ed un contestuale impoverimento del soggetto donante senza l’adozione della forma prevista per la donazione ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile.
Il caso di specie riguarda un trasferimento di denaro e titoli effettuato da zio a nipote. In seguito, il donatario aveva rinunciato a tale liberalità tramite un atto formale presso un notaio svizzero. Tale liberalità, del valore di circa € 800.000,00, era quindi emersa dall’istanza di voluntary disclosure presentata dal donante ed era stata assoggettata ad imposizione dall’Agenzia delle Entrate, che aveva considerato tale trasferimento quale donazione indiretta ed aveva emesso un avviso di liquidazione per il pagamento della relativa imposta. Basandosi sul contenuto della circolare n. 30/E del 2015, l’Amministrazione finanziaria affermava infatti che l’imposta sulle donazioni si debba applicare anche alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di atto scritto. La Suprema Corte supera tale orientamento ritenendo il suddetto documento di prassi impreciso ed incompleto e dunque non condivisibile, perché parrebbe evocare un generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione poiché non formatisi per iscritto, relativamente ai quali non è previsto alcun obbligo di registrazione secondo la vigente normativa.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso del contribuente confermando l’applicazione dell’imposta nel caso in esame. La Suprema Corte spiega che l’art. 56-bis del Testo unico sulle Successioni e Donazioni, deve essere interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni emerse nel corso di accertamento di altri tributi possono essere accertate con applicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’imposta, secondo le vigenti aliquote, se sono superati i valori delle franchigie previste per i beneficiari. Secondo la normativa vigente non è fissato un obbligo di sottoporre le donazioni indirette alla tassazione. Di conseguenza, le donazioni che non sono stipulate tramite atto scritto né sono menzionate in un altro atto scritto non sono soggette a tassazione salvo che non vi sia una registrazione volontaria o emerga da una procedura di accertamento di altri tributi.