La Legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023) all’articolo 1, comma 91, prevede l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero – IVIE- dallo 0,76% all’1,06% e dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero -IVAFE- dal 2 per mille al 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
L’IVIE è dovuta dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che possiedono immobili all’estero e che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990. L’imposta non si applica gli immobili adibiti ad abitazione principale ed alla casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tali immobili non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’aliquota da applicare fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 0,76% del valore degli immobili, calcolata in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi di detenzione ed in via ridotta allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Con le modifiche introdotte, l’aliquota ordinaria IVIE è elevata dallo 0,76% all’1,06% a prescindere dallo Stato o Paese estero in cui l’immobile si trova.
L’IVAFE è invece dovuta dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 167/1990. L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Con le modifiche introdotte a decorrere dal 2024 l’aliquota dell’IVAFE passa dal 2 al 4 per mille del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche).
Per effetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023 (pubblicato in G.U. 28.7.2023 n. 175), la Svizzera non risulta più compresa nell’ambito degli stati o territori black list con effetto dal periodo di imposta 2024. Conseguentemente, il raddoppio dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari all’estero non riguarderà i titoli detenuti in detto Stato.