L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, ha specificato che la donazione di una somma di denaro depositato presso un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, poiché per il principio della territorialità l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale.
Nel caso in esame, l’istante, residente fiscalmente in Italia, aveva ricevuto, a titolo di donazione, da una parente residente in Svizzera, una somma di denaro finalizzata all’acquisto di un immobile in Italia. La donante, nello specifico, aveva effettuato un bonifico dal proprio conto corrente acceso presso un istituto svizzero, accreditando le somme sul conto del donatario italiano.
Nel cantone in cui risiede la donante non è prevista alcuna imposta cantonale né la predisposizione di un apposito atto ai fini della donazione di denaro.
Secondo l’art. 2 del D.lgs. 346/90, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente in Italia, l’imposta è dovuta solo sui beni e ai diritti ivi esistenti. Quindi se il donante è residente in Italia, l’imposta si applica a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero, mentre se il donante è residente all’estero l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio italiano. Pertanto, alla luce del cosiddetto criterio di territorialità, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale. È necessario, quindi, verificare se l’oggetto della donazione sia un bene ‘esistente nel territorio dello Stato.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento e si allinea alle argomentazioni contenute in alcune sentenze delle Corte di Cassazione (Cass. 12 aprile 2023 n. 9780, Cass. 24 marzo 2021 n. 8175). Nella sentenza n. 8175/2021 era stato affermato che “il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia“.
Quindi, nel caso di specie, l’imposta sulle donazioni non poteva trovare applicazione, posto che il denaro donato risultava esistente all’estero, in quanto depositato su un conto corrente svizzero. L’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che non risulti integrato il presupposto territoriale di cui al sopra citato articolo 2 per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e pertanto l’atto di donazione in esame non è da assoggettare all’imposta sulle donazioni.