La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 366 del 5 gennaio 2024, ha sancito il seguente principio di diritto: “è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita la de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare donazione”.
L’art. 458 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto volto a disporre della propria successione o dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta. L’obiettivo del legislatore è infatti quello di impedire che un soggetto possa disporre di beni che non gli appartengano e di cui l’acquisto non è certo, considerato che il testatore potrebbe non essere più proprietario dei medesimi al momento della morte o, comunque, potrebbe disporne in modo diverso.
Nel caso in oggetto, la Corte di Cassazione si era già espressa in passato su contenzioso tra la madre e i due figli avente ad oggetto l’eredità del padre. In tale sede, si era stata stabilita l’assegnazione alla figlia di determinati immobili a condizione che la stessa non si ingerisse nella divisione del restante asse ereditario del de cuius e venivano regolati i rapporti tra la madre ed il figlio sulla quota residua. Quest’ultima conciliazione veniva impugnata dalla figlia alla morte della madre. La ricorrente lamentava che tale disposizione di fatto integrasse una donazione al fratello degli immobili rientranti nella quota ereditaria della madre e che fosse quindi volta a ledere la sua legittima.
La Suprema Corte ha ritenuto che la rinuncia della figlia ad avanzare ulteriori pretese sull’eredità del padre di fatto comportasse anche una ulteriore rinuncia sull’eredità della madre, composta unicamente dai beni pervenuti dal marito. Tale rinuncia, quindi, configurava un negozio in violazione del divieto dei patti successori. La figlia poteva sì rinunciare ad avanzare pretese sull’eredità del padre già deceduto, ma non poteva rinunciare ad avanzare pretese sull’eredità della madre poiché ancora in vita e, pertanto, poteva legittimamente formulare domanda di accertamento della simulazione della transazione conclusa tra quest’ultima e il fratello per la divisione dell’eredità paterna.