La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28202, depositata il 6 ottobre 2023, ha chiarito che, in caso di usufrutto congiuntivo, alla morte del primo usufruttuario, il nudo proprietario, ai fini della collazione, deve considerare solo il valore della nuda proprietà, tenendo conto che il bene rimane gravato dall’usufrutto degli altri usufruttuari. Quindi, se il donante ha donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, se il coniuge gli sopravvive il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.
Nel caso di specie il Tribunale di Palermo era stato interpellato da due fratelli che citavano in giudizio la sorella. I genitori avevano donato alla convenuta la nuda proprietà di un terzo indiviso di un terreno, riservandosene l’usufrutto vita natural durante. Il padre, successivamente alla donazione, aveva edificato su tale terreno una villa e poi era deceduto. Gli attori, quali eredi del padre, chiedevano dunque la condanna della sorella alla corresponsione in loro favore di un’indennità per i miglioramenti apportati dal padre al terreno con la realizzazione della villa. Quest’ultima sosteneva invece l’infondatezza della domanda dal momento che la morte del padre non aveva determinato alcun effetto giuridico, non essendo caduto in successione il diritto rivendicato dai fratelli.
L’usufrutto congiuntivo è lo strumento giuridico attraverso il quale il diritto di usufrutto viene condiviso tra più persone e prevede un diritto di accrescimento reciproco: alla morte di uno degli usufruttuari, la sua quota non si estingue, ma si somma a quella degli altri usufruttuari.
Secondo la Cassazione, dunque, ai fini della collazione, alla morte del primo usufruttuario il donatario della nuda proprietà deve imputare solo il valore della stessa, poiché il bene è ancora gravato dal diritto di usufrutto dell’altro usufruttuario congiuntivo e dal punto di vista fiscale non è dovuta alcuna imposta al verificarsi dell’accrescimento nei confronti dell’usufruttuario superstite, perché il diritto viene esercitato non per trasferimento mortis causa, bensì in base all’atto originario.
Dunque, l’usufrutto congiuntivo attribuito congiuntamente a due o più persone con reciproco diritto di accrescimento dell’uno alla morte dell’altro, si estingue con la morte dell’ultimo usufruttuario. Finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l’usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprietà. Ai fini della successione nel diritto di percepire l’indennità ex art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, poiché il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all’apertura della successione, si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento. In ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene va stimato per il valore della nuda proprietà.