L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023, fornisce interessanti delucidazioni sulla tassazione del legato di genere ai fini della determinazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Secondo l’Amministrazione finanziaria la base imponibile del tributo è costituita dal valore netto dell’asse determinato al netto dei legati, compresi quelli di genere.
Il legato è una disposizione mortis causa che si acquisisce automaticamente senza esplicita accettazione, salvo la possibilità di rinunciarvi, ed attribuisce specifici diritti patrimoniali al legatario. Il legato di genere conferisce al legatario un diritto di credito verso un erede o altro legatario (soggetto onerato): quest’ultimo deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni de de cuius. Il caso più ricorrente riguarda legati pecuniari, ovvero relativi ad una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi.
L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta in primo luogo distingue il legato di specie, avente per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore la cui proprietà passa immediatamente al legatario dopo la morte del de cuius, dal legato di genere, avente ad oggetto una cosa determinata solo nel genere, fattispecie in cui l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato.
L’Amministrazione Finanziaria prosegue quindi riportando diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria che illustrano le differenze tra legato di genere e legato di specie. La Corte di Cassazione già con la sentenza n.7082/1995aveva chiarito che il legato di cose generiche ha ad oggetto “non un bene o un diritto specificamente determinati ma una cosa presa in considerazione per la sua appartenenza ad un genus ed individuabile successivamente” e che un tipico legato di genere è il legato pecuniario. La Suprema Corte con la pronuncia n. 15661/2020 riferendosi ad un legato pecuniario ha distinto il caso in cui la disposizione testamentaria si riferisca a somme depositate su un conto corrente bancario al momento della morte del testatore, situazione che configura un legato di specie, rispetto al caso in cui il legato non faccia riferimento a un conto specifico che configura invece un legato di genere.
L’Amministrazione finanziaria quindi esamina il contenuto dell’art. 8 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni che recita: “Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario (…), e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3. Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.”
Inoltre il TUS all’art. 36 stabilisce che gli eredi sono solidalmente obbligati a versare l’imposta dovuta da loro e dai legatari mentre questi ultimi sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati. Il legato di genere viene dunque tassato non solo in capo all’erede ma anche in capo al legatario e l’erede è responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo da tutti gli eredi ma anche dai legatari. Peraltro, il legato di genere, che configura un debito per l’erede, non rientrava, in base al precedente orientamento, tra le passività deducibili dall’asse ereditario, a differenza del legato di specie. La tassazione in capo all’erede di una ricchezza destinata ad essere devoluta al legatario non risulta tuttavia in linea con il principio della “giusta imposizione”. Per l’Agenzia delle Entrate quindi è corretto determinare il valore dell’eredità e delle quote ereditarie al netto dei legati di ogni tipologia.
In sede di liquidazione dell’imposta di successione, dunque, il valore del legato di genere, come quello di specie, andrà dedotto dal valore dell’eredità.
L’Agenzia conclude il suo intervento invitando le proprie strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame.