L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF, per agevolare i soggetti di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 231/2007 nell’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio, ha emanato dei nuovi indicatori di anomalia pubblicando nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento del 12 maggio 2023. Il Provvedimento pubblicato entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Il provvedimento individua 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici con esempi specifici, riguardanti:
- sezione A – indicatori da 1 a 8: attengono al comportamento o alle caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;
- sezione B – indicatori da 9 a 32: riguardano le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;
- sezione C – indicatori 33 e 34: individuano le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio (intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) devono individuare gli indicatori rilevanti in base alla loro attività specifica considerando anche i sotto-indicatori correlati all’interno della stessa attività. Tuttavia, tali indicatori non devono essere considerati esaustivi o vincolanti e i destinatari devono comunque valutare ulteriori comportamenti non previsti che presentano effettivamente profili sospetti.
Gli elementi di novità degli indicatori riguardano il coinvolgimento di persone politicamente esposte e di enti pubblici o con finalità pubbliche ma anche l’utilizzo anomalo di un trust, di una fiduciaria, le transazioni con crypto-asset, il crowdfunding e le polizze assicurative ramo vita.
In caso di società fiduciarie e trust gli indici da considerare sono il 28, 29 e 30. In caso di ricorso all’utilizzo della fiduciaria bisognerà porre attenzione alle operazioni ripetute inusuali o illogiche o agli importi rilevanti connessi con mandati fiduciari che risultino incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente. In merito all’utilizzo del trust bisognerà controllare le operazioni illogiche o comunque tali da configurare un utilizzo distorto dello strumento stesso, in relazione all’oggetto, alle caratteristiche ed alle sue finalità.
A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento non si applicheranno più i provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013 emanati dalla Banca d’Italia, il decreto del 16 aprile 2010 del Ministero della Giustizia, il decreto del 17 febbraio 2011 del Ministero dell’Interno, l’allegato del Provvedimento della Banca d’Italia del 27 maggio 2009 e i precedenti gli schemi di anomalia della UIF tra cui quello del 2 dicembre 2013 riguardante l’operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust.