La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5073 del 17 febbraio 2023, ha approfondito alcuni aspetti relativi ai rimedi esperibili da un legittimario leso da atti di dotazione di un trust.
Nel caso in oggetto la figlia del disponente chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità̀ di un atto di segregazione di partecipazioni societarie in un trust non di diritto interno, poiché́ lesivo dei suoi diritti successori, nonché di dichiararne la nullità in Italia. Il padre della stessa ricorrente, deceduto, aveva trasferito delle partecipazioni di società a favore di un trust discrezionale, istituito dallo stesso quando era ancora in vita, al fine di garantire la continuità del gruppo e la sua gestione unitaria e coordinata nel tempo. Secondo la stessa figlia erano stati così lesi i suoi diritti di legittima, in quanto il trustee era stato investito sia del potere di individuazione dei beneficiari (tale scelta sarebbe dovuta comunque ricadere in una cerchia determinata di soggetti tra i quali rientrava la figlia ricorrente), sia la determinazione della misura delle relative attribuzioni, da compiere entro un determinato lasso temporale. Secondo la ricorrente, quindi, tale trust discrezionale non garantiva all’erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del de cuius che le attribuisce inderogabilmente il diritto italiano e quindi sarebbe stata necessaria negazione del riconoscimento del trust stesso in quanto contrastante con norme interne inderogabili.
La Suprema Corte ha considerato tale trust come trust inter vivos con effetti post mortem equiparandolo ad una donazione indiretta e cioè alle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c “poiché́ l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del “trustee”, cui il disponente aveva trasferito la proprietà̀, sicché l’avvenuta fuoriuscita del “trust fund” dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura “mortis causa” dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa”.
In questa prospettiva la tutela dei diritti successori dei legittimari può essere assicurata con l’esercizio dell’azione di riduzione ex art. 553 c.c. che determina la mera inefficacia dell’atto pregiudizievole e non tramite di quella di nullità. Infatti, se il trasferimento dei beni in trust avviene a vantaggio dei beneficiari si realizza nel concreto una donazione indiretta che può essere soggetta solamente ad una riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso, nei limiti di quanto necessario per l’integrazione della quota di riserva.
Inoltre, per la Corte di Cassazione “deve quindi ritenersi che, ove alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, il legittimato passivo dell’eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale, mentre in ipotesi di trust ancora “in esecuzione” l’azione andrà rivolta nei confronti del trustee”. Il beneficiario del trust è legittimato passivo se è stato individuato, anche se il trust non è stato ancora completamente eseguito poiché è differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario e il legittimario leso può agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali dirette al beneficiario. Il trustee è legittimato passivo, oltre ai casi trust di scopo, quando il trust discrezionale non ha ancora ricevuto attuazione poiché, in questo caso, bisogna ancora valutare l’esistenza di una effettiva liberalità lesiva che possa andare a discapito del legittimario.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’erede, stabilendo la validità di un trust liberale discrezionale con il potere in capo al trustee di designare i beneficiari e di determinare l’ammontare delle quote da attribuire a ciascuno.