L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 221 del 22 febbraio 2023, ha chiarito che la disciplina fiscale del trust si applica anche agli istituti aventi contenuto analogo come, ad esempio, ad una fondazione di famiglia del Liechtenstein che presenta i medesimi elementi caratteristici di un trust. L’attribuzione effettuata dalla suddetta fondazione a favore del beneficiario genera quindi un reddito di capitale tassabile in capo al beneficiario residente se non emerge da apposita documentazione contabile ed extra-contabile la distinzione tra patrimonio e reddito.

Nel caso di specie l’istante, una cittadina italiana e belga, attualmente residente negli Stati Uniti, nel 2021, periodo d’imposta in cui risiedeva fiscalmente in Italia, era beneficiaria di due fondazioni di famiglia di diritto del Liechtenstein istituite dal nonno, soggetto non residente. L’istante ha rappresentato di aver ricevuto nel 2021, da una delle due fondazioni, attribuzioni di somme corrispondenti alla totalità del patrimonio complessivo residuo della stessa, poi cessata. La contribuente ha dunque chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile a tali somme al fine di determinare quanta parte di tali attribuzioni costituiscano reddito e quanta parte patrimonio.

L’Agenzia delle Entrate prima di fornire i chiarimenti richiesti, ha ricordato che il legislatore tiene conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust assegnando loro un ”nomen iuris” diverso. Per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo trust, si deve fare riferimento ai loro elementi essenziali e caratterizzanti. La suddetta fondazione di famiglia del Liechtenstein può dunque considerarsi istituto analogo se presenta tali elementi e conseguentemente, se li possiede, diviene soggetta alle disposizioni applicabili al trust stesso, anche con riferimento al trattamento fiscale delle distribuzioni a favore dei beneficiari.


Nell’ordinamento interno, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario residente (anche non individuato), opera una presunzione legale relativa al fine di assicurare l’imposizione dei redditi, nel caso in cui il beneficiario dell’attribuzione non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito dell’attribuzione ricevuta. Tale presunzione assicura l’imposizione anche nel caso in cui l’attribuzione venga effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

Per poter distinguere, nell’ambito dell’attribuzione, la quota parte riferita al patrimonio e quella riferita al reddito, il trustee (o il soggetto titolare di funzioni analoghe) deve mantenere una contabilità analitica che distingua la parte riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale e degli eventuali successivi, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno.

L’Amministrazione finanziaria ha dunque ritenuto che, riguardo alle attribuzioni effettuate dalla fondazione di famiglia di diritto del Liechtenstein, si applichino le disposizioni di cui all’art. 44, co. 1 lett. g-sexies) del TUIR e del successivo art. 45, co. 4-quater. L’eventuale distinzione tra reddito e patrimonio indicata nelle delibere di distribuzione dovrà essere supportata da idonea documentazione contabile. La possibilità di qualificare come patrimonio una parte delle attribuzioni finali, con conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali ma dovrà necessariamente emergere da apposita documentazione contabile ed extracontabile. A nulla potrà rilevare, quindi, il mero contenuto della delibera di distribuzione, se adottata senza un adeguato supporto documentale. In mancanza di tale documentazione, l’intero ammontare percepito costituirà reddito.

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.