La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3190 del 2 febbraio 2023 ha statuito che, se un’unità immobiliare è stata conferita in un trust, il trustee diviene titolare della proprietà stessa ed in quanto tale è tenuto a sostenere tutte le spese alla stessa afferenti, quindi anche quelle condominiali. Il trustee è infatti tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust, indipendentemente da eventuali limiti imposti dal disponente nell’atto istitutivo.
Nel caso di specie la Corte d’Appello di Milano avevo respinto l’appello proposto da una società (trustee) avverso una sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata l’opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio nei confronti della società stessa. L’amministratore del condominio aveva richiesto al trustee il pagamento delle spese condominiali relative ad una unità immobiliare che era stata conferita in un trust dallo stesso amministrato. A fronte del mancato pagamento era stato quindi richiesto un decreto ingiuntivo. Il trustee, ricevuta la notifica dell’atto, aveva provveduto a presentare opposizione. La società-trustee aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di riscossione azionata dal condominio, l’impignorabilità dei beni amministrati per conto del trust ed infine l’inesistenza e l’indeterminabilità del credito ingiunto.
La società, con ricorso in Cassazione, evidenziava di essere anche società fiduciaria, sottolineando di essere stata intimata a corrispondere le spese condominiali in tale veste e non in qualità di trustee. La ricorrente, dunque, lamentava che i giudici di primo e secondo grado non avessero considerato la differenza sostanziale tra l’attività di amministrazione dei beni di terzi e l’attività di trustee. La società sarebbe dunque carente di legittimazione passiva nell’azione promossa da un creditore verso il fiduciante, titolare effettivo del bene amministrato, e parimenti carente di legittimazione passiva nella pretesa azione del condominio per il debito del trust quando non è convenuta in veste di trustee di siffatto trust.
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi non fondati e ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello di Milano, che aveva affermato che il trustee è tenuto in proprio, quale proprietario dell’immobile sito nel condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust e che il richiamo alla natura di società fiduciaria della debitrice ingiunta potrà, al più, acquisire rilievo in sede esecutiva. Infatti, dato che il trust non rileva quale soggetto giuridico dotato di distinta individualità, è il trustee il vero titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è dunque l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Il trustee non opera come rappresentante del trust ma come titolare della legittimazione dispositiva del diritto.
Ciò considerato, se un’unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un trust, l’amministratore condominiale può riscuotere pro quota i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal trustee, il quale è divenuto titolare della proprietà immobiliare ed è perciò tenuto in quanto tale a sostenerne tutti gli oneri.