La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16540 del 28 aprile 2022 ha chiarito che la costituzione di uno sham trust nullo può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000.

Il suddetto art. 11 al comma 1 punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, di interessi o sanzioni per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, compia atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Dal tenore letterale della norma deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza al momento della condotta illecita di un debito verso l’Amministrazione Finanziaria e la consapevolezza dell’autore della condotta di agire nella conoscenza dell’esistenza di tale debito.

Nella pratica, spesso, l’attività fraudolenta si realizza attraverso uno schermo formale di attività apparentemente regolari o tramite l’adozione di un atto formalmente lecito però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno.

Nel caso di specie la segregazione di quote di una s.r.l. in un Trust autodichiarato il cui disponente-trustee sia anche beneficiario e guardiano integra la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto ricorre la consapevolezza dell’esistenza del debito tributario e la costituzione di tale trust è volta unicamente a sottrarre le quote all’esecuzione dell’Amministrazione Finanziaria.

Mediante la costituzione di uno sham trust, il contribuente aveva dunque creato uno schermo – seppur solo formale – tra il proprio patrimonio personale ed i beni nello stesso segregati, al solo scopo di eludere le ragioni creditorie erariali.

Secondo la Suprema Corte infatti “la realizzazione di un trust autodichiarato costituito nei termini di cui sopra, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte perché rappresenta uno schermo formale ed in virtù di tale effetto, la costituzione di uno sham trust integra comunque il reato contestato, a prescindere se l’atto sarebbe da considerarsi nullo ovvero simulato”.


Inoltre, la presenza dello sham trust rende più difficoltosa l’azione di recupero del bene da parte del fisco: in primo luogo perché con la costituzione del Trust il bene è stato sottratto alle ragioni dell’Erario; in secondo luogo, perché, “essendo l’atto giuridico formalmente esistente, si dovrà dimostrare la sua nullità, procedendo giudizialmente per ottenere la sua eliminazione dal mondo giuridico e solo dopo procedere all’esecuzione sul bene”.

Attesa la natura simulata dell’atto e la consapevolezza dell’esistenza del debito tributario ne consegue l’astratta configurabilità del reato per tutti i soggetti che hanno partecipato alla costituzione e modifica del Trust.

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