La UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – il 4 aprile scorso ha pubblicato on-line delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.
La Legge n. 7 del 17 gennaio 2000 all’art. 1, comma 2, prevede l’obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da e verso l’estero, il suo commercio nel territorio nazionale e ogni altra operazione inerente, anche a titolo gratuito, il cui valore sia pari o superiore alla soglia di € 12.500.
Le nuove indicazioni sono state divulgate con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle questioni applicative più ricorrenti relative agli adempimenti dichiarativi previsti dalla suddetta legge.
In premessa viene chiarito che l’oro rilevante ai fini della normativa sopra richiamata si riferisce all’“oro da investimento” e al “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”.
Rimane fuori dal campo di applicazione il cosiddetto “oro da gioielleria” ad uso ornamentale, l’oro per la componentistica elettronica e l’oro per scopi medici e diagnostici.
Le FAQ sono suddivise in due sezioni: nella sezione A – Profili normativi, sono state inserite le risposte riguardanti i soggetti tenuti all’obbligo di dichiarazione, le operazioni da dichiarare e le sanzioni.
Nella sezione B – Profili tecnici e operativi, vengono fornite informazioni sul contenuto delle dichiarazioni e le modalità di invio delle stesse.
Quando il trasferimento di oro non va dichiarato
Sotto il profilo normativo il soggetto tenuto alla dichiarazione è il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l’oro, salvo che si tratti di:
a) un soggetto non residente né avente sede legale in Italia;
b) un’operazione in cui sia parte una banca o un operatore professionale in oro;
c) di un’operazione finanziaria;
d) un trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria;
e) operazioni in oro attuate per il tramite di società fiduciarie.
Cosa va dichiarato alla UIF
Devono essere dichiarati alla UIF:
a) gli atti di disposizione sull’oro come la compravendita, il prestito d’uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento a titolo di donazione o successione mortis causa e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro;
b) le operazioni finanziarie in oro, qualora queste comportino la consegna materiale del metallo, (per es.: consegna materiale di oro nello svolgimento di servizi di investimento);
c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l’estero. Restano ferme le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1672/2018 e le relative disposizioni attuative a livello nazionale.
In particolare, essendo consentito conferire l’oro in amministrazione fiduciaria, le FAQ n. 8 e n. 12 hanno offerto chiarimenti sui trasferimenti nei quali intervengono società fiduciarie.
È stato chiarito che le operazioni in oro per cui è previsto l’obbligo dichiarativo, effettuate dalle società fiduciarie per conto della propria clientela, nell’ambito di mandati fiduciari già in essere, devono essere dichiarate solo dalle fiduciarie indicando il nominativo del cliente fiduciante che ha conferito il mandato nel campo “Numero di riferimento interno” della dichiarazione.
Attualmente, per le società fiduciarie, non è prevista la possibilità di inserire dichiarazioni canalizzate; tale possibilità è prevista solo per banche e operatori professionali.
Nel caso invece di apertura di un nuovo mandato chi conferisce l’oro in amministrazione fiduciaria è tenuto a effettuare una dichiarazione avente la società fiduciaria come controparte e selezionando “Altra operazione non finanziaria” come “Tipologia di operazione”.
Nel campo “Descrizione altra operazione non finanziaria” deve essere inserita una breve descrizione dell’operazione (a titolo esemplificativo, è possibile inserire la locuzione “Conferimento mandato fiduciario”).
Le comunicazioni devono essere inviate entro il mese successivo alla data di compimento dell’operazione, in caso di violazioni dell’obbligo di dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa da un minimo del 10 % ad un massimo del 40 % del valore negoziato.