La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6617 del 1° marzo 2022, si è espressa sulla legittimazione passiva del notaio rogante in riferimento ad un atto di scioglimento di un trust trasmesso per la registrazione telematica, con autoliquidazione dell’imposta di registro in misura fissa, in relazione al quale, a seguito di un controllo automatizzato, veniva richiesto dall’Agenzia delle Entrate il versamento dell’imposta di donazione in misura proporzionale.
Caso in esame
Nel caso in esame il Trustee, mediante atto notarile, procedeva allo scioglimento di un Trust assegnando al beneficiario, nonché unico disponente, l’intero patrimonio residuo, dando atto altresì di aver precedentemente già attribuito alcune somme al medesimo beneficiario – disponente.
La Suprema Corte, non soffermandosi sulla eventuale correttezza della pretesa dell’Agenzia delle Entrate, ha esaminato prioritariamente la legittimazione tributaria passiva del notaio rogante nella sua qualità di ricorrente.
I Giudici hanno escluso la responsabilità solidale del notaio, puntualizzando che tale responsabilità possa configurarsi esclusivamente con riguardo all’imposta principale e cioè quella che risulta dall’atto trasmesso per la registrazione.
Nel caso di specie, la pretesa riguardava invece una maggiore imposta di tipo complementare, che deve essere richiesta direttamente ed esclusivamente alle parti contraenti con avviso di accertamento.
L’art. 57 comma 2 del DPR 131/86 – Testo unico dell’imposta di registro stabilisce infatti che “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
La Corte di Cassazione chiarisce che la responsabilità del notaio, fermo restando il suo ruolo di garante assegnatogli dalla legge, si limita alla sola imposta principale richiesta dall’ufficio sulla base di elementi chiaramente desumibili dall’atto e non derivanti da particolari accertamenti fattuali o da soggettive valutazioni giuridico interpretative.
Nella concretezza del caso, i presupposti della responsabilità solidale muovevano da una diversa ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie impositiva, esito di una controvertibile interpretazione, e quindi l’avviso di liquidazione è effettivamente illegittimo “e ciò per il solo fatto che esso miri a far valere un’ipotesi di responsabilità solidale del notaio al di fuori dei casi consentiti dalla legge”.
Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso originario del notaio ed ha cassato la sentenza impugnata.