L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 84 del 16 febbraio 2022, chiarisce che un Trust non residente per abilitarsi ai servizi di Fisconline deve inviare specifica richiesta all’Agenzia stessa, non potendosi rivolgere né al consolato né all’ufficio territoriale per il rilascio delle credenziali. Questa procedura, infatti, è riservata alle sole persone fisiche.
Caso in esame
Nel caso in esame il Trustee di un Trust non residente, con immobili situati in Italia, voleva richiedere l’abilitazione a Fisconline per presentare in autonomia la dichiarazione dei redditi dello stesso Trust per via telematica.
Il contribuente si era recato sia presso il Consolato Generale D’Italia sia presso l’Ufficio Territoriale senza ottenere risultati, conseguentemente non aveva potuto presentare, entro la scadenza prevista, la dichiarazione dei redditi né fisicamente, perché residente all’estero, né telematicamente.
Si rivolgeva quindi all’Amministrazione finanziaria per sapere come ottenere le credenziali d’accesso ai servizi telematici per sanare l’omessa dichiarazione, sostenendo inoltre che “nel periodo utile alla risoluzione delle incombenze di natura tecnica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non potranno essere applicate sanzioni a carico del trust”.
L’Agenzia delle Entrate preliminarmente ricorda che per fruire dei servizi telematici messi a disposizione del contribuente occorre previamente richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel, strumenti che consentono di trasmettere le dichiarazioni, effettuare versamenti, registrazioni e calcoli direttamente dal proprio sito web.
L’Amministrazione Finanziaria precisa quindi che il consolato non poteva abilitare l’istante, soggetto non residente diverso da una persona fisica, perché si tratta di una procedura riservata esclusivamente alle persone fisiche non residenti.
Come presentare la domanda
Ai soggetti non residenti diversi da una persona fisica, sono offerte due alternative:
- presentazione diretta della domanda, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, da inviare via posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”
- presentazione della richiesta tramite procuratore. In questo caso l’interessato deve conferire una procura speciale a un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al procuratore.
La delega deve essere conferita secondo le modalità di cui all’articolo 63 del Dpr n. 600/1973 ovvero sottoscritta con firma autenticata. L’attestazione di autenticità della firma del delegante deve essere prodotta dal procuratore mediante apposizione della propria firma digitale. L’intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata allo stesso indirizzo e con lo stesso oggetto sopra riportato.
Riguardo alle sanzioni, lo Statuto del contribuente prevede che “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”. Sarà dunque cura dell’ufficio competente valutare la disapplicazione delle stesse, laddove la dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d’imposta.