L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021, ha ritenuto fiscalmente inesistente il Trust in cui il Trustee non può esercitare i suoi poteri senza il consenso del Guardiano, il quale è nominato e revocato dai Beneficiari.
In tale struttura, infatti, i Beneficiari possono di fatto ingerirsi nella gestione del fondo in Trust mentre l’effettivo potere del Trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal Disponente costituisce elemento essenziale per poter qualificare un Trust soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi.
Tipologie di Trust fiscalmente inesistenti
L’Amministrazione finanziaria preliminarmente richiama le proprie precedenti posizioni espresse nella circolare n. 61 del 27 dicembre 2021 nella quale individuava alcune tipologie di Trust da ritenere fiscalmente inesistenti in quanto interposti, tra le quali quelle in cui:
i) il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente, a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
ii) il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto medesimo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
iii) ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Oltre a tali casi, un Trust deve essere considerato inesistente anche laddove il Trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei Beneficiari
Caso in esame
Nel caso in esame dall’Atto Istitutivo del Trust emerge che «il potere di gestione del Trust in capo al Trustee è subordinato al preventivo consenso del Guardiano, il quale è il consulente di fiducia della famiglia; in generale, il Guardiano è soggetto a nomina da parte dei “beneficiari lavoratori” … i quali hanno anche il potere di revoca della nomina a maggioranza… Gli stessi “beneficiari lavoratori” ne determinano il compenso». Tali previsioni sono sufficienti a far presumere che «seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i “beneficiari lavoratori” possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust».
L’Agenzia delle Entrate, dunque, nell’interpello in commento conferma la propria posizione restrittiva: il Trust in questione non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, cosicché i redditi prodotti dal Trust stesso saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.