L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza d’interpello n. 498 del 21 luglio 2021 ha chiarito che l’usufruttuario non residente può beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. “Superbonus”) per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione su immobili segregati in Trust.
Nel caso di specie l’immobile era stato acquistato dai genitori non residenti in Italia a nome del figlio, il quale successivamente aveva conferito detto immobile in un Trust di tipo “autodichiarato”, assumendo contestualmente sia il ruolo di Disponente che di Trustee e nominando i genitori Beneficiari.
Successivamente, l’immobile è stato poi frazionato in quattro distinti appartamenti che sono stati concessi in usufrutto ai genitori.
L’istante e la moglie, non residenti in Italia risultano titolari delle spese sostenute da loro stessi relativamente agli interventi di ristrutturazione ammessi al “Superbonus”.
L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall’art. 119 del DL 34/2020 (modificato dalla Legge di Bilancio 2021), ha espresso parere favorevole all’applicazione del “Superbonus” in capo all’istante usufruttuario a condizione che, come stabilito dalla circolare 24/E del 2020, sostenga direttamente le spese e che il diritto d’usufrutto risulti esistente al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedenti.
Inoltre, per godere di tale agevolazione fiscale occorre la presenza di reddito imponibile in capo al soggetto beneficiario: in questo caso all’istante è imputabile il reddito fondiario sull’immobile ai sensi dell’art. 26 del T.U.I.R., poiché titolare del diritto di usufrutto.
All’usufruttuario non residente è quindi consentito l’accesso all’agevolazione, potendo anche scegliere tra sconto in fattura o cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.