L’Agenzia delle Entrate mediante la risposta ad interpello n. 571 del 30 agosto 2021 ha chiarito che la donazione di un’azienda o di una partecipazione, se esente dall’imposta di donazione, non deve essere considerata nell’erosione della franchigia.
Nel caso in esame, l’istante, dopo avere ricevuto in donazione dai genitori le partecipazioni della società di famiglia in esenzione d’imposta, riceveva in donazione dalla madre un immobile.
Il valore complessivo delle due donazioni superava la franchigia a lui spettante. L’Agenzia delle Entrate in questo caso ha riconosciuto la possibilità di non detrarre dalla franchigia a disposizione il valore della prima donazione.
L’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90 ha stabilito un’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende e di partecipazioni effettuati a vantaggio del coniuge e dei discendenti, mediante disposizioni testamentarie, donazioni, patti di famiglia e costituzione di vincoli di destinazione, a condizione che il beneficiario prosegua l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento.
Se il trasferimento ha ad oggetto società di capitali, per l’esenzione occorre inoltre che trasferimento stesso consenta agli aventi causa di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile.
Per effetto di quanto sopra, quindi, il beneficiario non è tenuto al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni a patto che prosegua l’attività d’impresa e detenga il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Se tra i medesimi donante e donatario siano stipulate più donazioni, nelle successive occorre tener conto di quelle precedenti (c.d. coacervo), così da verificare se le donazioni precedenti abbiano eroso, in tutto o in parte, la franchigia esente da imposizione.
Inoltre, non tutte le donazioni fanno coacervo: secondo l’art. 57 del D.lgs. 346/90 sono escluse dallo stesso le elargizioni per spese di mantenimento, educazione e malattia, le spese per abbigliamento e nozze, le liberalità d’uso, le donazioni di modico valore, nonché le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa.
Tra le donazioni registrate gratuitamente, l’art. 55 comma 2 del D.lgs. 346/90 ricomprende espressamente le donazioni operate ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto, che per effetto di questo rinvio vengono escluse dal calcolo del coacervo.
L’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria è concorde con quanto espresso dalla Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021, secondo la quale, al fine di evitare effetti distorsivi, nel calcolo del coacervo devono essere escluse le donazioni fiscalmente irrilevanti.