L’Agenzia delle Entrate mediante la risposta ad interpello n. 38/2021 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale per i dividendi provenienti da una società controllata residente all’estero.
Per gli utili di fonte estera, l’art.47 del TUIR prevede un regime di tassazione differente a seconda della provenienza dei dividendi.
Ai fini del computo corretto delle imposte, occorre quindi capire se gli utili percepiti siano qualificabili o meno come provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata.
Secondo il nostro ordinamento infatti, con riferimento alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, i dividendi percepiti da una società che ha sede in un Paese a fiscalità privilegiata concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile del percettore (a meno che non sia stato già imputato al socio per trasparenza) scontando una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
Gli Stati appartenenti all’Unione europea ovvero quelli aderenti allo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono sempre considerati a fiscalità ordinaria.
L’art 47-bis del TUIR identifica due diversi criteri da applicare per verificare se un paese sia da considerare a fiscalità privilegiata, in funzione della natura della partecipazione posseduta.
Per le partecipazioni di controllo rileva la tassazione effettiva della partecipata estera, mentre per le partecipazioni diverse da quelle di controllo rileva il livello di tassazione nominale, tenendo conto per quest’ultimo anche dei «regimi speciali».
Se la tassazione (effettiva o nominale) della società partecipata è inferiore al 50% di quella che sarebbe stata applicata in Italia, lo Stato estero si considera a fiscalità privilegiata.
La disciplina per individuare i Paesi che rientrano tra quelli considerati a fiscalità privilegiata è stata inoltre oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni. Ciò potrebbe comportare la possibile non coincidenza dei criteri di riferimento alla data di maturazione degli utili rispetto a quelli in vigore alla data di distribuzione degli stessi.
Ai fini dell’individuazione del regime fiscale dei dividendi distribuiti attingendo a riserve pregresse di utili, bisogna fare riferimento all’art. 1 comma 1007 della L.205/2017 per il quale non si considerano provenienti da territori a fiscalità privilegiata i dividendi distribuiti che derivano da utili che si siano formati in annualità in cui la società partecipata era considerata a fiscalità ordinaria secondo le norme in vigore nel periodo.
Dal 01/01/2018 inoltre la tassazione dei dividendi di natura estera derivanti da partecipazioni qualificate è stata equiparata a quella delle partecipazioni non qualificate (possedute da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa) con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Per l’Agenzia delle Entrate, non concorrendo quindi tali redditi alla formazione del reddito complessivo, non deve essere riconosciuto alcun credito d’imposta sulle imposte pagate in via definitiva all’estero.