Secondo l’Agenzia delle Entrate, i beneficiari di un Trust estero opaco devono monitorare la propria posizione anche se appartenenti ad una classe di beneficiari, purché l’atto costitutivo consenta di determinare con certezza i beneficiari che vi appartengono in un dato periodo d’imposta.
L’eventuale incarico di riscuotere i flussi attribuiti dal Trust, affidato ad un intermediario residente, non esonererebbe detti beneficiari dalla compilazione del quadro RW.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate risulta evidentemente troppo limitativa: infatti ai fini dell’esonero, l’incarico attribuito all’intermediario dovrebbe prevedere lo svolgimento di atti di amministrazione del patrimonio da parte dei beneficiari, di fatto incompatibili con l’ordinamento di un trust poiché la gestione del patrimonio spetta unicamente al trustee.
Inoltre, il medesimo incarico non avrebbe comunque alcuna utilità ai fini dell’esonero, considerato che i flussi generati dal Trust estero non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.
Abbracciando quest’orientamento dell’Agenzia delle Entrate si verrebbe quindi ad avere una disparità di trattamento fiscale tra trust opaco estero e residente in quanto, solo nel primo caso, i beneficiari sarebbero tenuti al monitoraggio non tenendo però conto che i redditi del trust opaco sono imponibili solo in caso di Trust paradisiaco e comunque al momento della percezione del provento.