Nella Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) entrata in vigore il 15 settembre 2020.
Il comma 3 dell’articolo 27 del citato decreto ha introdotto modifiche al D.lgs. n. 231/2007 in materia sia di contenuto degli obblighi di adeguata verifica che di modalità di adempimento di tali obblighi.
In particolare, sussiste ora la possibilità di ricorrere, nella sola ipotesi di identificazione a distanza, all’identificazione del cliente, esecutore e titolare effettivo non procedendo al riscontro di un documento di identità, potendo l’identificazione avvenire per il tramite di strumenti di verifica dell’identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.
Le modifiche apportate sono dettate dall’esigenza di allineare la normativa antiriciclaggio vigente nel nostro Paese alle nuove modalità di verifica dell’identità delle persone fisiche mediante identificazione elettronica o autenticazione informatica basata su credenziali che rispettino i requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2018/389 che integra la Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento europeo.