La Corte di Cassazione in data 27 luglio 2020 con l’Ordinanza n. 15988 si è espressa sulla controversia attinente il ricorso proposto dal Trustee di un trust avverso l’avviso di accertamento IMU (allora ICI) relativo agli anni 2013 e 2014.
Con l’Ordinanza si giunge alla conclusione che il Trustee è soggetto passivo di IMU.
Caso in esame
Il Trust del caso di specie è stato costituito per segregare alcuni beni immobili a favore dei beneficiari.
Il Trustee riceveva avviso di accertamento in materia di IMU per gli esercizi 2013 e 2014 con il quale erano riconosciuti come non esistenti i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l’immobile destinato ad abitazione principale, in quanto applicabili esclusivamente al possessore persona fisica dell’immobile.
Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni, il Trustee ha proposto ricorso avanti la CTR competente, che ha respinto l’appello sul presupposto che il trust costituiva un mero schermo giuridico invalicabile tra il patrimonio dei disponenti e dei beneficiari, “sicché gli attuali inquilini e anche futuri beneficiari del trust non hanno nessun diritto reale sull’immobile”, spettante invece al trust che, in base alla legge n. 147 del 2013 è soggetto passivo ai fini IMU.
Il Trustee ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza denunciando che la CTR avrebbe violato il disposto del D.lgs. n. 546/1992 e della legge n. 147/2013, nel punto in cui la sentenza di appello ha erroneamente negato le agevolazioni previste dalla normativa IMU per l’abitazione principale in riferimento agli immobili conferiti nel trust.
Risposta della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Trustee e confermato la propria posizione secondo cui il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma esclusivamente un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al Trustee, che è colui che dispone del diritto di proprietà e in quanto tale interviene nei rapporti con i terzi, agisce e resiste in giudizio e risponde delle sanzioni amministrative dovute dal proprietario.
Unico soggetto capace di attribuire la soggettività tributaria (prescindendo da altre forme di soggettività) è il legislatore, il quale ha esercitato tale potere ai fini tributari riconoscendo al Trust la qualità di soggetto passivo esclusivamente ai fini IRES, ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
Posto il divieto di interpretazione analogica di norme eccezionali, la giurisprudenza non può riconoscere la soggettività ad un ente ma deve restare vincolata all’inquadramento civilistico. Per tali ragioni, il fatto che ai fini dell’imposta sui redditi delle società il Trust sia soggetto all’IRES non incide sulla soggettività IMU.
Presupposti impositivi
Ai sensi della normativa IMU, presupposto impositivo è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, e il soggetto passivo si individua nel proprietario o titolare di altro diritto reale.
Attraverso l’atto di dotazione di beni in Trust, il Trustee diviene proprietario dei beni trasferiti, acquistando anche tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall’uso che egli deve fare di questi beni, secondo le disposizioni del Trust.
La segregazione patrimoniale, attuata attraverso l’atto di dotazione di beni in Trust, comporta che il Trustee debba amministrare e fare fronte a tutte le spese di amministrazione dei beni segregati, senza che ciò comporti l’aggressione dei beni in Trust da parte dei creditori personali del Trustee.
Di conseguenza, “il soggetto passivo dell’ICI (oggi IMU) dei beni conferiti in un trust traslativo deve essere individuato nel Trustee. E ciò senza pregiudizio per l’autonomia delle parti di prevedere, nel negozio istitutivo del trust, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l’onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l’amministrazione”.
Infine, i Giudici di legittimità affermano che, in forza del riconoscimento del Trustee quale soggetto passivo IMU, le agevolazioni legate alla natura del bene e alla sua destinazione con riferimento ai beneficiari del Trust e a ciascun immobile non spettano agli immobili conferiti in Trust.
La norma agevolativa IMU infatti presuppone l’esatta coincidenza tra residente e possessore dell’immobile e titolare di un diritto reale, non ravvisabile in capo ai beneficiari del Trust.