Con l’ordinanza n. 7003 dell’11 marzo 2020, la Corte di Cassazione rigetta in poche righe il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in tema di tassazione proporzionale dei trasferimenti di beni in trust.
I Giudici di Piazza Cavour affermano, alla luce dell’orientamento di legittimità assunto dalla Corte, che è da ritenersi illogica l’applicazione di una tassazione proporzionale delle imposte dovute per la trascrizione e voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust.
Il trasferimento al trustee è infatti un trasferimento solo limitato, stante l’obbligo di destinazione impresso sui beni e limita il diritto di godimento in capo al trustee rispetto a quello di un pieno proprietario.
Ma non soltanto, è anche temporaneo, in quanto il trasferimento definitivo di ricchezza si verificherà solo al momento dell’attribuzione finale al beneficiario.
Solo quest’ultimo trasferimento definitivo di ricchezza «rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali…»