L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere ad un Interpello in tema di tassazione di un Trust c.d. “Dopo di noi”, conferma nuovamente di non volersi uniformare al recente e ormai affermato orientamento giurisprudenziale in tema di tassazione dell’atto di dotazione di Trust.
Con l’Interpello n. 513 pubblicata l’11 dicembre 2019, un contribuente ha interrogato l’Amministrazione finanziaria circa le condizioni ed i requisiti richiesti per poter fruire dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni, così come le agevolazioni su imposte ipotecarie e catastali, nel caso di istituzione di un Trust a favore del figlio affetto da disabilità, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 della Legge n. 112/2016. Nel caso di specie, essendo la disabilità del figlio dell’istante, ancora in corso di certificazione, ai sensi dell’art. 3 c. 3, L. 104/1992, il contribuente interpella l’Agenzia per chiarire se il regime agevolativo predetto possa applicarsi agli atti di dotazione integrativi, da porre in essere successivamente al riconoscimento del livello di gravità dell’handicap.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito postole, rammenta quali sono i requisiti indispensabili che devono essere presenti nel Trust per poter accedere ai benefici fiscali predetti; ossia:
- Il trust deve essere istituito tramite atto pubblico;
- Nell’atto istitutivo devono essere individuati in modo chiaro ed univoco i soggetti coinvolti e i rispetti ruoli, i bisogni specifici delle persone con gravi disabilità e le attività assistenziali necessarie per garantirne la cura e la soddisfazione dei bisogni;
- Gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee devono essere espressamente indicate nell’atto istitutivo;
- Esclusivi beneficiari del trust possono essere solo persone con grave disabilità accertata e come definita per legge;
- Il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- Il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto istitutivo deve essere ivi espressamente indicato;
- Il termine finale del trust deve coincidere con la morte della persona con disabilità grave;
- L’atto istitutivo deve prevedere la destinazione del patrimonio residuo.
Successivamente però precisa, in merito al punto 4, che per poter beneficiare del principio di generale esenzione dall’imposta sulle successione e donazioni, le condizioni di disabilità grave e la loro attestazione ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992, devono sussistere già al momento dell’atto oggetto di agevolazione.
Qualora il requisito venga acquisito successivamente, e nel caso in cui la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del Trust, l’Amministrazione finanziaria ricorda al contribuente la facoltà di richiedere il rimborso della differenza delle imposte pagate al momento della dotazione iniziale di beni in trust e l’imposta effettivamente prevista per i conferimenti in trust di cui all’art. 6 c.1 – 6 L. 112/2016.
Da questa affermazione dell’Agenzia delle Entrate si evince come l’Ufficio ancora ritenga l’atto di conferimento di beni in trust un atto suscettibile di imposizione in misura proporzionale, senza tenere conto dell’ormai consolidato orientamento contrario, espresso da numerose sentenze intervenute nel corso del 2019, da parte della Corte di Cassazione.