La Corte di Cassazione con la sentenza n.32672 del 16 dicembre 2024 ha chiarito che la revocazione per sopravvenienza di figli ai sensi dell’art. 803 c.c. esige, quale requisito negativo, l’assoluta mancanza di figli del donante, o la mancata conoscenza della loro esistenza al tempo della donazione e quindi non può essere domandata nell’ipotesi di sopravvenienza di figli ulteriori.

Ai sensi del vigente articolo 803 c.c. le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono, inoltre, essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. Inoltre, la revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. L’azione di revocazione, si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. In caso di morte del figlio o del discendente l’azione non può essere proposta o proseguita dal donante.

Nel caso in oggetto, il ricorrente aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli suo fratello al fine di revocare per sopravvenienza di figli una donazione indiretta avvenuta tramite la dazione di una somma di denaro finalizzata all’acquisto di un immobile da adibire ad autofficina. Il convenuto, resistendo alla domanda, sosteneva che in realtà non fosse intervenuta alcuna donazione, in quanto la somma ricevuta dal fratello era stata a sua volta oggetto di trasferimento da parte del comune genitore e rientrava nell’ambito di rapporti di dare e avere all’interno della famiglia. I giudici di primo grado accoglievano la domanda e revocavano la donazione. Avverso tale sentenza il convenuto proponeva appello ed i giudici rigettavano il gravame. I giudici di secondo grado rilevavano che l’appellante non avesse contestato di aver ricevuto le somme da parte del fratello, ma che non fosse stata fornita la prova circa il fatto che la dazione trovava la sua giustificazione nei plurimi rapporti economici della famiglia. Pertanto, una volta esclusa la riferibilità delle somme al padre, e dimostrato l’animus donandi, la sentenza disattendeva anche il motivo di appello che investiva la corretta interpretazione dell’art. 803 c.c., non potendosi ritenere che la consapevolezza alla data della donazione dell’avvenuto concepimento di un figlio da parte del donante fosse preclusiva della possibilità di agire in revocazione. La Corte d’Appello aveva ritenuto che anche la sopravvenienza di un secondo figlio determinasse la revocazione della donazione, ed aveva altresì escluso che l’avvenuto concepimento del primo figlio alla data della donazione, concepimento del quale il donante era chiaramente a conoscenza, non risultava preclusivo della possibilità di agire in revocazione.

Secondo la Suprema Corte il giudice di appello aveva sbagliato nel ritenere che la revocazione potesse essere disposta anche nel caso della nascita di un secondo figlio poiché la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione in funzione degli obblighi genitoriali, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Ciò che rileva è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione. Ciò non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento, tuttavia, il donante che non abbia ancora avuto figli potrebbe non aver valutato adeguatamente l’intimo e profondo sentire dell’essere umano diversamente da chi, pur avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale. L’esigenza per cui è stata prevista la revocazione in commento è evidentemente correlata all’effettiva venuta ad esistenza di un figlio poiché è solo in quel momento che sorge l’esigenza di poter riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale e ciò viene ulteriormente confermato dall’art. 804 co. 2 c.c., che prevede che tale azione non possa essere proposta o proseguita dopo la morte del figlio o del discendente. Infine, la Cassazione ha affermato che l’art.803 comma 2, non attribuisce rilevanza alcuna all’elemento soggettivo della consapevolezza o meno dell’avvenuto concepimento da parte del donante, sicché non sarebbe corretta una tesi volta a sostenere che il già avvenuto concepimento del figlio sopravvenuto al tempo della donazione non costituisce condizione ostativa alla revoca solo se ignoto al donante.

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