L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025 ha chiarito che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle attribuzioni compensative nei patti di famiglia, sono determinate sulla base del vincolo di parentela fra il disponente e il legittimario non assegnatario.

L’Amministrazione Finanziaria con il suddetto documento di prassi risponde ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle attribuzioni compensative che l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile.

Il patto di famiglia è uno strumento giuridico utilizzato per favorire il passaggio generazionale all’interno dell’impresa, prevedendo il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni sociali da parte del disponente a uno o più discendenti. L’assegnatario, per una corretta distribuzione patrimoniale, deve quindi liquidare i legittimari non assegnatari delle attribuzioni compensative, per un valore corrispondente ai beni ricevuti. Tale liquidazione può anche avvenire in tutto o in parte in natura. Il trasferimento di aziende o di partecipazioni non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni se gli aventi causa producono, contestualmente al patto di famiglia, una dichiarazione, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dall’agevolazione, in cui si impegnano alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, per almeno cinque anni. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32823 del 19 dicembre 2018, aveva concluso che la corresponsione della somma ai legittimari non assegnatari è assoggettata a imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario. Successivamente, con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020 ha inteso rivisitare il proprio orientamento sostenendo che la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari, concludendo che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio»

L’amministrazione finanziaria, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle attribuzioni compensative disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario e invita, di conseguenza, gli uffici ad applicare tali indicazioni ai procedimenti ancora pendenti.

Consulta la risoluzione completa dell’Agenzia delle Entrate.