La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30677 del 28 novembre 2024, ha chiarito che l’adempimento di un terzo non comporta un arricchimento gratuito e definitivo del beneficiario, se quest’ultimo è gravato da un vincolo di restituzione. Dunque, se un figlio acquirente accetta il pagamento in sua vece del genitore e si impegna a restituirgli la somma corrisposta, non si realizza una donazione, nemmeno indiretta, bensì solamente un’obbligazione derivante dal contratto di compravendita.
La Suprema Corte ha ribadito nella sua pronuncia come vada inquadrato fiscalmente il caso in cui un genitore sostenga il costo di acquisto di un immobile destinato al figlio.
Nel caso in oggetto, la Commissione tributaria regionale del Veneto, aveva respinto l’appello proposto dal notaio rogante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso di rigetto del ricorso proposto dal notaio avverso l’avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro e di bollo, in relazione ad un atto con cui si trasferiva un terreno agricolo con pagamento della somma da parte dei genitori dell’acquirente, intervenuti nell’atto. I ricorrenti sostenevano che il pagamento del prezzo di acquisto effettuato dai genitori dovesse essere considerato un atto a titolo gratuito e quindi ricondotto alla sfera della liberalità. L’Amministrazione finanziaria invece riteneva che l’atto fosse assimilabile all’adempimento di un terzo poiché il figlio si era obbligato alla restituzione ed il genitore non intendeva donare alcuna somma di denaro.
Per la Suprema Corte, abbracciando la posizione dall’Agenzia delle Entrate, l’aver formalizzato un accordo alla restituzione della somma pagata determina la mancanza dello spirito di liberalità che caratterizza la donazione. L’adempimento spontaneo di un debito altrui non realizza automaticamente una donazione e poiché la somma versata deve essere successivamente restituita si deve applicare l’imposta di registro così come prevede la normativa non essendo applicabile l’esenzione dalle imposte sui trasferimenti a carattere liberale.
Di conseguenza, l’intervento del genitore nel contratto di acquisto immobiliare per pagare il corrispettivo dovuto con assunzione dell’obbligo da parte del figlio-acquirente alla restituzione della somma, sconta l’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, configurando adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c., rilevante ai fini dell’imposta di registro in quanto disposizione avente contenuto patrimoniale.
La Cassazione enuncia, quindi, il seguente principio di diritto: “l’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione” dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.