La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, ha illustrato le modalità di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, intestate a società fiduciarie. Nello specifico ha chiarito se tale pignoramento debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o quella del pignoramento diretto e se quest’ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote siano intestate ad una società fiduciaria.

La sentenza della Suprema Corte individua preliminarmente la natura della quota. La partecipazione in una s.r.l. rappresenta un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro. Anche se non rappresenta un bene materiale come l’azione, essa ha un valore patrimoniale oggettivo pari alla frazione del patrimonio che rappresenta, e rientra tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.

La qualificazione della quota come bene immateriale individua, di conseguenza, la tipologia di espropriazione da attuare: se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore. Ne deriva quindi che le quote possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare ed il pignoramento diretto, o documentale, deve essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore ed alla società, per essere poi iscritto presso il competente Registro delle Imprese.

La notifica alla società ha uno scopo informativo e non rappresenta una conditio sine qua non per il perfezionamento del pignoramento; essa, dunque, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente stesso. Il pignoramento non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società in quanto destinataria, solo come terzo interessato, degli effetti “riflessi” del pignoramento. L’iscrizione del vincolo al Registro imprese ha natura di pubblicità costitutiva volta a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.

Nulla osta all’applicabilità del procedimento di cui all’art. 2471 c.c. nel caso in cui le quote siano intestate a società fiduciaria.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non ha effetto traslativo del diritto di proprietà del bene, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria. Ciò comporta una dissociazione tra proprietà sostanziale, che resta in capo al fiduciante, e la proprietà formale, che ricade in capo al fiduciario. Anche in questo caso, il pignoramento non deve eseguirsi ai sensi dell’art. 543 c.p.c., ma secondo le previste dall’art. 2471 c.c., con notifica dello stesso alla società fiduciaria ed alla società le cui quote sono oggetto dell’espropriazione. Il pignoramento diretto comporta un vincolo di indisponibilità del bene sia nei confronti del fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 c.c., sia nei confronti della società fiduciaria.

In sede di vendita del bene pignorato si dovrà quindi avere riguardo alla sola intestazione formale della partecipazione in capo alla fiduciaria, e non al soggetto fiduciante, che non risulta dal Registro delle imprese: l’obbligo, che la società fiduciaria assume con la sottoscrizione del mandato, di mantenere riservata l’identità del fiduciante nei confronti dei terzi, non può essere neutralizzato dall’esercizio di poteri di indagine, tanto meno richiedendo alla fiduciaria informazioni indispensabili per l’individuazione del fiduciante. Dunque, La fiduciaria ha l’obbligo, nel caso in cui il titolare effettivo della quota sia diverso da quello supposto dal creditore pignorante, di informare tempestivamente il reale proprietario, il quale può, in tal caso, avvalersi dei rimedi a sua disposizione, assolvendo all’onere di dimostrare di essere il reale titolare della quota, così impedire la vendita del bene. In mancanza di contestazione, si potrà procedere alla vendita del bene stesso, ferma restando l’eventuale responsabilità della società fiduciaria nei confronti del proprio fiduciante. Qualora, invece, il titolare effettivo della quota coincida con quello indicato dal creditore pignorante, egli non può proporre, per il solo fatto della intestazione formale alla fiduciaria, né opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non avendo interesse a far valere la titolarità formale delle quote in capo ad altri, né tanto meno l’opposizione ex art. 619 c.p.c., perché non riveste la qualità di terzo.

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