La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 7 novembre 2024 – causa C-291/23 (Hantoch), ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Il giudice di uno Stato membro, per verificare la sua competenza sussidiaria, deve accertare che i beni ereditari si trovino nello Stato membro non nel momento in cui il giudice è adito, ma nel momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta.


Il caso in esame riguardava un cittadino nato in Egitto, che aveva vissuto e lavorato per molti anni in Germania, luogo in cui si era anche una famiglia. Alla data della sua morte, avvenuta in Egitto, egli possedeva la doppia cittadinanza tedesca ed egiziana. Dopo la cessazione della sua attività professionale, il defunto aveva soggiornato principalmente in Egitto ma continuava a fruire di un’assicurazione per malattia e di una pensione di anzianità tedesche che venivano accreditate su di un conto corrente acceso presso una banca avente sede in Germania.


Nel proprio testamento l’uomo aveva indicato quale erede un solo figlio e l’altro, alla morte del padre, si era rivolto ai giudici per ottenere una somma come diritto di riserva ereditaria. Il fratello del ricorrente contestava quindi la competenza dei giudici tedeschi ritenendo che la giurisdizione competente fosse quella egiziana.


Il Tribunale del Land si rivolgeva quindi alla Corte Ue per ottenere un chiarimento.


Il sopracitato regolamento, all’articolo 10, individua il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte come criterio generale applicato valutando alcuni elementi fattuali pertinenti, in particolare: la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. Tuttavia, se il defunto, al momento della morte, non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, il regolamento prevede inoltre una competenza sussidiaria che attribuisce la giurisdizione ai giudici del Paese Ue in cui si trovano i beni ereditari a condizione che il defunto possegga la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o la precedente residenza abituale, a patto però che non siano trascorsi oltre 5 anni rispetto al cambiamento di residenza.


La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che il momento in cui accertare se i beni ereditari si trovino o meno in uno stato è quello della morte del defunto. Questo per garantire al de cuius la possibilità di organizzare in anticipo la propria successione, nel rispetto della certezza del diritto anche controllando i diritti degli eredi, dei legatari e dei creditori dell’eredità.

Consulta la sentenza completa della Corte di Giustizia Europea.