La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 4575 del 20 febbraio 2024 ha chiarito che non è ammissibile l’atto impositivo emesso e successivamente notificato nei confronti di un trust. Essendo il trust un soggetto privo di personalità giuridica l’atto doveva essere emesso e notificato al trustee che è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel fondo in trust.
Il caso di specie riguardava la tassazione di un atto istitutivo di trust con contestuale segregazione di beni immobili. L’atto impositivo con il quale erano state liquidate le imposte ipo-catastali relative al trasferimento immobiliare era stato emesso e notificato direttamente al trust con indicazione del suo codice fiscale. Il trustee proponeva dunque ricorso davanti alla CTP di Milano avverso l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale venivano rideterminate le suddette imposte nella misura proporzionale in luogo del pagamento effettuato dal disponente in misura fissa. La CTP rigettava il ricorso. In secondo grado la CTR respingeva l’appello ritenendo destituita di fondamento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’appellante.
La Suprema Corte dapprima rammenta che lo scopo del trust è quello di costituire un patrimonio destinato con un vincolo di destinazione. Il trust è privo di personalità giuridica e non può essere considerato soggetto passivo d’imposta.
Secondo i giudici di legittimità l’atto impositivo emesso e notificato nei confronti del trust è inammissibile poiché il trust è privo di personalità giuridica poiché rappresenta solamente un insieme di beni e diritti segregati ad uno scopo ben preciso. Il trustee ne detiene l’intestazione formale ed è quindi l’unico soggetto che nei rapporti con i terzi è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.
Inoltre, l’atto istitutivo non è un contratto che si perfeziona con l’accordo tra le parti bensì configura un atto unilaterale con il quale il disponente imprime un vincolo di destinazione a determinati beni e diritti e dunque lo stesso disponente è l’unico soggetto obbligato al versamento dell’imposta di registro non potendosi configurare una responsabilità solidale del trustee poiché quest’ultimo non è parte di un contratto. Una eventuale responsabilità patrimoniale in capo al trustee può solo ravvisarvi nell’intestazione dei beni o dall’esercizio di attività rilevanti verso l’esterno secondo la legge regolatrice applicabile.
Quindi, la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di imposte ipotecarie e catastali, poiché il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato è, è inammissibile l’atto impositivo emesso, e poi notificato, nei confronti del trust, anziché dal trustee”.