Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, il 1° ottobre 2024, un documento di ricerca e chiarimenti per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato dal titolo “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”.
Tale documento, rivolto ai professionisti del settore, è stato redatto allo scopo di fornire supporto per l’adeguata verifica dei propri clienti ed in relazione alle attività di consulenza fornite ai clienti stessi.
In attesa dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248 del 15 ottobre 2024 che ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sei questioni pregiudiziali, ed ha sospeso, nelle more della pronuncia della suddetta corte, l’operatività del registro dei titolari effettivi, il CNDCEC ha ritenuto opportuno fornire uno strumento che analizza diverse casistiche ricorrenti nell’individuazione Titolare Effettivo.
Facendo innanzitutto riferimento alle FAQ pubblicate dal MEF in data 20 novembre 2023, Il documento si prefigge di essere un semplice orientamento interpretativo sottolineando che, in ogni caso, la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.
Nel documento vengono affrontate diverse casistiche che nei mesi precedenti hanno fatto sorgere dubbi ed incertezze in tema di: società persone, catene di controllo delle società di capitali, enti del terzo settore, trust e soggetti giuridici affini. Lo studio inoltre analizza la comunione di quote, il caso di quote e azioni cointestate e le interposizioni fittizie. Il contributo si sofferma in particolare sul tema dell’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, d.lgs. 231/2007, nelle procedure concorsuali e nelle procedure esecutive rinviando a successivi approfondimenti.
Il documento è suddiviso in tre parti: nozione di titolare effettivo, modalità di individuazione e casistica.
Nel caso di società di persone, il documento evidenzia che la norma non ha definito un criterio specifico per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare, per analogia e nei limiti della compatibilità, il criterio delle società di capitali. In particolare, si ritiene che siano titolari effettivi i soci hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto, oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, coloro i quali hanno diritto ad una parte degli utili o delle perdite in misura superiore al 25%; a nulla rilevando in caso di società in accomandita semplice che essi siano soci accomandanti o accomandatari.
Nelle catene di controllo societarie, è importante considerare che il criterio per identificare il titolare effettivo cambia a seconda del livello di proprietà. Per il primo livello si applica la regola del possesso di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale mentre per i livelli successivi la determinazione dei titolari effettivi segue le norme dell’articolo 2359 del codice civile, che considera titolari effettivi coloro che hanno la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o la disponibilità di voti o vincoli contrattuali che consentono un’influenza dominante in assemblea. Se nella compagine societaria compare una società fiduciaria di richiedere all’amministratore della società cliente i nomi dei fiducianti per individuare i possibili titolari effettivi della società partecipata. La società fiduciaria, con il permesso del suo fiduciante, può quindi fornire una dichiarazione contenente le informazioni del fiduciante relative alla partecipazione oggetto di mandato. In caso di rifiuto o nel caso in cui gli stessi non siano comunicati, si applicano le disposizioni previste all’art. 42 del d.lgs. 231/2007 (obbligo di astensione).
In caso di trust i titolari effettivi si identificano nel disponente, nel trustee, nel guardiano, nei beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi. Con riguardo ai beneficiari, se sono espressamente individuati nell’atto istitutivo che ne predetermina tra gli stessi la ripartizione del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno ab origine da indicare tra i titolari effettivi mentre nei casi di trust in cui la posizione beneficiaria è subordinata all’esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo a più soggetti, ad esempio quando il trustee ha potere discrezionale, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi. Infine, nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all’accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue, tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario, conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo. Nel caso di titolari di interessi successivi, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili ai fini antiriciclaggio come titolari effettivi, sempreché non sussistano clausole statutarie tali per cui essi possano essere destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”.