Lo scorso 2 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 il Decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Il DLgs. n.139/2024 ha apportato diverse ed importanti modifiche che avranno effetto dal 1° gennaio 2025.
Una delle più interessanti consiste nella previsione dell’assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni dei trust e dei vincoli di destinazione nella fase finale della loro esistenza, segnando così un importante punto di svolta sulla tematica.
Il novellato articolo 1 del DLgs. 346/90 menziona ora, tra le fattispecie soggette ad imposta di successione e donazione, anche i trasferimenti derivanti da trust. Tra tali trasferimenti sono soggetti a tassazione solo quelli che determinano un arricchimento gratuito per i beneficiari ossia quelli da cui derivano arricchimenti disposti a titolo liberale.
Le nuove norme definiscono anche le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedendo in questi casi che l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Secondo il nuovo art. 4-bis l’imposta viene autoliquidata nel momento di attribuzione di beni in trust ai beneficiari, con applicazione di aliquote e franchigie determinate sulla base del rapporto col disponente, sia in caso di trust dotati inter vivos che mortis causa. È stata inoltre introdotta la possibilità per il disponente di optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun apporto dei beni e dei diritti o, nel caso di trust testamentario, in occasione dell’apertura della successione (in questo cado la scelta sarà operata dal trustee). Se al momento dell’apporto, o dell’apertura della successione non sia possibile determinare chi siano i beneficiari, oppure questi non siano ancora individuati, l’imposta si calcolerà applicando l’aliquota più elevata, senza applicazione di franchigie. Di conseguenza, optando per la corresponsione dell’imposta in entrata i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non saranno soggetti all’imposta e non saranno possibili rimborsi nel caso in cui successivamente dovessero mutare dei presupposti. Queste disposizioni si applicheranno anche ai trust già istituiti, che hanno già scontato la tassazione in entrata.
Il Decreto n.139/2024 ha dunque recepito la natura del trust il cui contenuto è quello di una obbligazione in capo al trustee di perfezionare, al momento previsto e non prima, il passaggio di ricchezza a favore del beneficiario. Tale obbligazione resta quindi neutra sino al realizzo di tale passaggio.