Con Ordinanza del 15 Ottobre 2024 il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta contenuta nel ricorso presentato da Galvani Fiduciaria, Across Fiduciaria, e SFO Fiduciaria contro la sentenza del TAR del Lazio che aveva sancito la legittimità della qualificazione del mandato fiduciario quale istituto giuridico affine al trust, nonché la legittimità del sistema di accesso ai dati ed alle informazioni oggetto dell’obbligo di comunicazione al Registro, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali formulate dai ricorrenti.


Le questioni che il Consiglio di Stato ha ritenuto di dovere sottoporre all’attenzione della Corte di Giustizia sono essenzialmente due:

  • La conformità del diritto nazionale in tema di individuazione dei soggetti ammessi all’accesso ai dati del titolare effettivo e verifica dei presupposti legittimanti: il Consiglio di Stato, in materia di privacy, ha rilevato un potenziale conflitto dell’attuale disciplina con la Carta dei diritti fondamentali, in particolare con riferimento alla nozione di legittimo interesse, la mancata definizione della quale potrebbe determinare il rischio di eccessiva estensione della platea dei soggetti legittimati all’accesso al Registro, con potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona.
  • La mancata previsione di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la divulgazione delle informazioni: il Consiglio di Stato ha evidenziato la potenziale insufficienza delle norme italiane, che conferiscono ad un organo amministrativo non giurisdizionale, quale è la Camera di Commercio, il potere di esprimersi sui ricorsi da parte dei soggetti dei cui dati è richiesta la disclosure, la cui conseguenza sarebbe quella di consentire un’irreversibile ostensione dei dati, posto che solo in una fase successiva al titolare effettivo spetterebbe il diritto di azionare un ricorso giurisdizionale.

Per effetto del rinvio, l’operatività del Registro è stata sospesa fino alla decisione della Corte di Giustizia.

“E’ un provvedimento importantissimo, che premia la nostra decisione di continuare a far valere in via giudiziaria le nostre ragioni dopo che il TAR del Lazio aveva rigettato il nostro ricorso” dichiara il dott. Marco Montefameglio, amministratore unico di Galvani Fiduciaria.

“Avevamo rilevato sin dall’inizio – continua Montefameglio – come l’attuale normativa che regola il funzionamento del Registro dei Titolari Effettivi identifichi un meccanismo che, nella sua applicazione operativa, rappresenta una evidente violazione del diritto alla privacy, riconosciuto a livello comunitario come fondamentale: per un verso, consentire l’accesso a qualunque persona titolare di un interesse legittimo, in mancanza di una definizione oggettiva di questa nozione, avrebbe comportato il rischio di abilitare all’accesso un numero indefinito di soggetti.

Per un altro verso, non riteniamo che sia coerente con i principi comunitari il fatto che alla Camera di Commercio, organo non giurisdizionale, possa essere attribuito il potere di decidere, volta per volta, se consentire ai richiedenti l’accesso ai dati o meno, senza che i titolari effettivi i cui dati sono oggetto di richiesta possano proporre alcun ricorso, se non dopo che i dati stessi siano stati comunicati”

“Ora – è la conclusione dell’amministratore di Galvani Fiduciaria – attenderemo naturalmente il responso della Corte di Giustizia: la vicenda non è conclusa, ma il solo fatto di essere riusciti ad elevare a livello comunitario una vicenda che interessa, oltre che gli operatori, decine di migliaia di cittadini italiani è di per sé un fatto positivo, a maggior ragione considerando gli effetti che la decisione della Corte potrà avere sull’applicazione della VI direttiva, ormai prossima.”

Compila il modulo e scarica la sentenza completa