La Corte di Cassazione, con la sentenza 24387 dell’11 settembre 2024, ha stabilito che non ha diritto ai benefici “prima casa” il contribuente che abbia conferito in trust l’abitazione precedentemente acquistata godendo del medesimo beneficio. Il conferimento in un trust di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non determina la situazione di impossidenza (richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) necessaria per poter fruire nuovamente di tale beneficio.

Nel caso in oggetto un contribuente aveva richiesto di fruire dell’agevolazione prima casa sull’acquisto di un immobile, dichiarando di possedere tutte le condizioni richieste dalla normativa. L’Agenzia delle Entrate rilevava invece che la condizione di impossidenza non fosse soddisfatta poiché l’acquirente aveva conferito in trust la precedente” prima casa” restandone sostanzialmente titolare. La Corte di Cassazione ha abbracciato la tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.

Secondo la Suprema Corte, allineandosi all’ormai consolidato orientamento secondo il quale il conferimento di un bene in trust non determina il presupposto impositivo dell’imposta di donazione né delle imposte ipotecaria e catastale proporzionali, in quanto tale trasferimento non comporta un arricchimento a favore del trustee che riveste solo il ruolo di temporaneo gestore del fondo in trust,  ritiene che anche la segregazione della prima casa in trust non dia luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza e, pertanto, non consenta al disponente di acquistare, poi, un altro immobile godendo di tale beneficio. Infatti “l’apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni, la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. Prima di questo momento, l’utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un’auto restrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee”.

In merito a tale argomento si erano tuttavia espressi in senso contrario sia il CNDCEC nel documento di ricerca dello scorso 6 giugno (si veda l’articolo “I trust istituiti prima della circolare n. 34/E 2022 tra tassazione in entrata e tassazione in uscita” – newsletter di luglio 2024), sia il Consiglio nazionale del Notariato nello studio del n. 47-2023/T (si veda l’articolo “Due studi del Notariato per approfondire il contenuto della circolare n. 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate” – newsletter di novembre 2023), sia la stessa Agenzia delle Entrate nella circ. 34/2022 in tema di decadenza dall’agevolazione prima casa per conferimento infra quinquennale in trust.

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