L’ Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 165 del 1° agosto 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione di un atto di rinuncia alla posizione beneficiaria dei beneficiari di un trust ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria e catastale. In particolare, non è soggetto a imposta di donazione il ritrasferimento ai disponenti dei beni vincolati in un trust a seguito della cessazione del trust stesso conseguente alla rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust.

Nel caso in oggetto il trust, regolato dalla legge di Jersey, era stato costituito dall’istante e da sua figlia nel 2012, allo scopo di fornire assistenza personale e medica e protezione economica ai beneficiari. Il trust nel 2018 aveva assunto la configurazione di trust in parte “autodichiarato” in quanto l’istante/disponente veniva a ricoprire il ruolo anche di trustee. Erano stati designati, quali beneficiari del trust, i discendenti in linea retta dei disponenti. La cessazione del trust era stata prevista, nell’atto istitutivo, in coincidenza con il decesso dei disponenti o, se successiva, alla data in cui il più giovane dei loro discendenti avesse raggiunto venticinque anni. Al fine di dotare il trust dei mezzi necessari per il suo funzionamento, i disponenti, con il medesimo atto istitutivo, avevano segregato in trust alcuni immobili.

Tutti i beneficiari desiderano ora rinunciare alle loro posizioni beneficiarie con conseguente cessazione del trust e ritrasferimento ai disponenti del fondo dello stesso trust in modo che i beni immobili tornino nella piena disponibilità dei disponenti nelle medesime percentuali di possesso, ripristinando la situazione esistente prima della costituzione del trust.  Infatti, in base alla legge di Jersey che regola il trust, i beneficiari possono rinunciare permanentemente o limitatamente a un periodo di tempo, in tutto in parte alla posizione giuridica che vantano in forza al trust.

L’Istante sostiene dunque che l’atto di rinuncia non debba essere soggetto ad imposte proporzionali poiché configura semplicemente un ritorno dei beni nella disponibilità dei disponenti originari.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta, ricorda che l’atto istitutivo e gli atti di dotazione di beni al Trust non sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni, mentre lo sono gli atti di attribuzione ai beneficiari e che le formalità catastali legate alla costituzione del trust sono soggette a imposte fisse, mentre quelle legate all’attribuzione dei beni ai beneficiari sono soggette a imposte proporzionali.

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito, con la sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021, che «la ‘‘retrocessione” dei beni (non più) segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust […] mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del ”vincolo di destinazione” diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto ”neutro”, che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica»

L’Agenzia delle Entrate conclude dunque che la retrocessione al disponente dei beni dal medesimo apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni poiché non costituisce un trasferimento di ricchezza e l’atto di rinuncia deve essere registrato con l’applicazione di imposte fisse.

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