La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20520 del 24 luglio 2024, ha ribadito che la formalità relativa alla trascrizione di un’accettazione tacita di eredità non rientra nel principio di assorbimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 e, di conseguenza, è soggetta a tassazione nella misura ordinaria.
Nel caso in esame i contribuenti avevano venduto alcuni immobili che gli erano pervenuti per successione ereditaria. Gli atti di vendita contenevano, oltre al trasferimento, anche un’accettazione tacita di eredità precisando espressamente che, a seguito della stipula, sarebbe stata effettuata la trascrizione delle accettazioni tacite dell’eredità presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Ai sensi del Dlgs n. 23/2011, il notaio aveva versato l’imposta di registro in misura proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa omettendo i versamenti dei tributi legati alla trascrizione degli atti stessi, ritenendo che tali somme non fossero dovute in applicazione del principio di assorbimento e che la trascrizione dell’accettazione tacita fosse una “…formalità direttamente conseguente” delle compravendite immobiliari. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione, richiedeva invece il pagamento delle suddette imposte poiché, a proprio parere, la formalità della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non rientrava tra le formalità conseguenti rispetto alla vendita immobiliare poiché antecedente rispetto all’atto di compravendita. I giudici di primo e secondo grado accoglievano la tesi del notaio affermando che la conseguenzialità, necessaria ai fini dell’applicazione del principio di assorbimento, doveva essere valutata non con riferimento all’accettazione di eredità, ma in relazione alla trascrizione dell’accettazione.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricordo dell’Agenzia delle Entrate richiamando la circolare n. 2/2014 della stessa Agenzia secondo la quale “in forza di quanto osservato, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità resta esclusa dall’ambito applicativo del citato comma 3 dell’articolo 10 del decreto e rimane quindi assoggettata, all’atto della richiesta di formalità, ad imposta ipotecaria nella misura prevista dall’articolo 4 della Tariffa – misura elevata, dal 1° gennaio 2014, ad euro 200 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 – a tassa ipotecaria e ad imposta di bollo. Relativamente a quest’ultimo tributo, è opportuno precisare che considerazioni analoghe a quelle sopra svolte conducono a concludere che la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità sia, in linea generale, assoggettata all’imposta di bollo di cui all’articolo 3, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (attualmente, nella misura di 59,00 euro)”.