La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5487 del 1 marzo 2024, in tema di successioni ha stabilito che “la sostituzione deve essere oggetto di un’esplicita disposizione del testatore, il quale provvede ad una designazione in subordine per il caso in cui l’istituito non possa acquistare l’eredità o il legato; in tale ipotesi, è lo stesso testatore ad indicare il criterio di soluzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere, prevalendo sia sulla rappresentazione che sull’accrescimento”.
Nel nostro ordinamento un testatore, avvalendosi dell’istituto della sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., può designare gli ulteriori successibili nel caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità.
Nel caso di specie, la testatrice aveva designato il proprio marito quale erede universale, gravandolo al contempo dell’obbligo morale di riscrivere a propria volta il testamento beneficiando unicamente i cognati della medesima testatrice ed escludendo quindi i suoi fratelli dalla propria successione, a favore dei cognati, in subordine rispetto al marito Tizio.
Il marito premoriva alla moglie ed al decesso di quest’ultima i cognati della defunta avviavano un contenzioso giudiziale contro i di lei fratelli, sostenendo che l’obbligo morale di riscrivere il testamento a favore degli attori, posto a carico del premorto rappresentasse una vera e propria sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi chiarendo che la volontà del testatore di nominare un erede in via primaria e un altro erede in via subordinata, dev’essere espressa nel testamento in maniera chiara e inequivoca. La Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che l’istituzione di erede riguardasse solo il coniuge, con interpretazione plausibile, che ha tenuto conto, in primo luogo del dato letterale, mancando nell’atto una previsione espressa di devoluzione dell’eredità ai cognati. La de cuius, dunque, non ha espressamente istituito eredi i cognati, in forza del meccanismo della sostituzione, ma ha fatto riferimento all’obbligo morale del marito di riscrivere il testamento nel rispetto dei reciproci accordi.
La volontà del testatore, che deve guidare l’interprete nell’interpretazione del testamento, non può confliggere con le disposizioni di legge in materia di sostituzione ordinaria, che richiede una doppia istituzione di eredità in modo espresso, mentre, nel caso in esame, la testatrice non ha sostituito i cognati all’erede ma ha disposto che l’erede doveva riscrivere il testamento secondo accordi pregressi accordi intercorsi tra di loro.
Il caso di specie non è riconducibile all’ipotesi in cui il testatore nomini un erede in via primaria ed un altro erede in via subordinata, realizzando la chiamata in sostituzione una chiamata originaria ed autonoma, che dipende dalla prima designazione solo in termini alternativi, nel senso che essa ha effetto se la prima designazione non si realizza.