La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, ha affermato che quando una donazione indiretta è oggetto di tassazione per il fatto di esser stata compresa in «dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi» (voluntary disclosure), il termine di decadenza dell’azione dell’Agenzia delle Entrate decorre non dalla data della donazione indiretta ma dalla data della dichiarazione stessa.
La Suprema corte ritorna a trattare il tema delle liberalità indirette informali già affrontato nella sentenza n. 7442/2024 (si veda “Tassazione di donazioni informali” della nostra newsletter pubblicata a maggio 2024).
In prima battuta la Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art.56-bis del DLgs. 346/90, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato solo se l’esistenza della liberalità risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi e
che le liberalità abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore alle franchigie di legge. La pronuncia, tuttavia, richiama franchigie ad oggi non più applicabili, e deve essere quindi interpretata nel senso che le liberalità indirette accertate poiché confessate dalle parti nell’ambito di accertamenti di altri tributi scontano l’imposta di donazione, con l’aliquota massima, dell’8%, se superano le franchigie di cui all’art. 2 comma 49 del DL 262/2006.
La voluntary disclosure, in quanto strumento diretto all’accertamento di tributi, configura sede idonea ad accogliere le dichiarazioni a cui l’art. 56-bis ricollega il legittimo accertamento. Al fine dell’accertamento e della sottoposizione di tali liberalità ad imposizione, la dichiarazione di cui all’art. 56-bis può provenire sia dal donatario che dal donante e “può essere rappresentata anche dall’istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e di rientro dei capitali detenuti all’estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato spontaneamente emerse per volontà dell’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione”.
Secondo la Suprema Corte, dunque, grazie al richiamo alle norme in tema di imposta di registro operato dall’art. 60 del DLgs. 346/90, sarebbe corretto applicare, per quanto riguarda la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di richiedere l’imposta di donazione sulle liberalità emerse dalla voluntary, il termine di 5 anni di cui all’art.76 del DPR 131/86, con decorrenza dalla dichiarazione stessa, sulla base che il presupposto impositivo del tributo donativo scaturisce proprio dall’autodichiarazione della liberalità indiretta, andando tuttavia in contrasto con quanto dalla medesima affermato nella sentenza 7442/2024, nella quale, negando la sussistenza di un obbligo di registrazione per le liberalità indirette, aveva escluso l’applicabilità del suddetto termine quinquennale poiché applicabile alle omesse registrazioni.