L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n.132 del 12 giugno 2024, ha chiarito che, in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale, da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione della partecipazione medesima, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se pagata all’estero.
Nel caso di specie un contribuente, fiscalmente residente in Italia, aveva ricevuto, come legato testamentario, delle azioni di una società quotata di diritto francese. Il lascito testamentario assumeva dunque rilevanza, ai fini delle imposte sulle successioni, sia in Italia, dove risiedeva anche il de cuius, sia in Francia. In Francia tale attribuzione ha scontato l’imposta nella misura del 60% in applicazione della normativa vigente in quel paese mentre in Italia, il valore di mercato delle azioni, alla data di apertura della successione, è stato inserito nella dichiarazione di successione del de cuius e sarà tassato applicando un’aliquota dell’8%, data l’assenza di ogni legame parentale o di affinità tra il de cuius e il beneficiario.
Il contribuente, quindi, domandava se l’imposta assolta in Francia, in relazione al lascito testamentario, rilevi ai fini dell’articolo 68, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi possa essere considerato quale onere accessorio all’acquisto delle azioni di cui tener conto ai fini del calcolo di una possibile futura plusvalenza per la cessione dei medesimi strumenti finanziari.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta ricorda che, l’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e Francia dispone che i valori mobiliari che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato e che, ai sensi dell’art. 11 della medesima convenzione, “Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall’imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all’imposta pagata nell’altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l’ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell’imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata”.
Il suddetto legato è dunque soggetto a tassazione in Francia, stato in cui ha sede la società le cui azioni sono state oggetto del legato, e in Italia, stato di residenza fiscale de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta sia in Francia che in Italia. Inoltre, in caso di successiva cessione a titolo oneroso di tali azioni, ai sensi del dell’articolo 68, 6° comma, del TUIR, per determinare l’eventuale plusvalenza il costo, da sottrarre al corrispettivo pattuito, deve essere aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione. Come anche chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze n.165 del 24 giugno 1998, “ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza il costo o valore d’acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l’esclusione”.
Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, in linea con la normativa e la prassi illustrata, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni ereditate, per il calcolo della relativa plusvalenza si tiene conto, come costo di acquisto, del valore dichiarato nella dichiarazione di successione presentata per l’applicazione dell’imposta di successione e lo si aumenta del carico fiscale sopportato per l’acquisto mortis causa, sia che si tratti dell’imposta di successione dovuta in Italia, sia che si tratti dell’imposta di successione dovuta a uno Stato diverso dall’Italia.