Con Ordinanza del 16 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso presentato il 2 maggio 2024 scorso da Galvani Fiduciaria, Across Fiduciaria e SFO Fiduciaria.
Per effetto della citata decisione e’ stata sospesa, almeno fino al 19 settembre 2024, data in cui è stata fissata la trattazione di merito del ricorso, l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile 2024 che aveva respinto il ricorso con il quale era stato richiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia:
– del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
– del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;
– di atti e provvedimenti a essi collegati, in primis il DM 55/2022, recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, ma anche del provvedimento (“atto di data e tenore sconosciuto”) con cui la Repubblica italiana ha adempiuto all’onere di notifica previsto
– dall’art. 31 par. 10 della Direttiva 2015/849/Ue nella parte in cui include il “mandato fiduciario” fra gli istituti giuridici che hanno “assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi”.
Di notevole interesse e rilievo sono le valutazioni espresse dal Consiglio di Stato in ordine al potenziale contrasto tra le direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta dell’Unione Europea in tema di riservatezza, stante i notevoli profili di incertezza circa il concetto di “legittimo interesse”, nonché alla violazione del principio di libertà di stabilimento insita nella possibilità di coesistenza di modelli attuativi della normativa sovranazionale non uniformi, con concreto rischio di trattamenti differenti potenzialmente discriminatori.
La questione centrale è rappresentata dall’obbligo per le società fiduciarie, previsto dalle attuali disposizioni, di comunicare al Registro delle Imprese il nominativo del titolare effettivo dei rispettivi mandati fiduciari, sul presupposto che il mandato fiduciario sottoscritto ai sensi della legge 1966/1939 e del DM Industria del 16 gennaio 1995, di matrice indiscutibilmente “germanistica”, configuri – in base al Manuale Operativo Unioncamere – un “istituto giuridico affine al trust”
“Abbiamo appellato la sentenza del TAR – dichiara il dott. Marco Montefameglio, amministratore unico di Galvani Fiduciaria – perché riteniamo nostro dovere non solo tutelare i nostri clienti, ma anche l’interesse generale di tutti gli operatori a non essere assoggettati a disposizioni che, oltre a ledere il diritto alla privacy, comportino anche adempimenti che, allo stato, sono di difficoltosa attuazione, sia sotto il profilo della tempistica che sotto quello dell’operatività.
“Confidiamo che nell’udienza di settembre – continua Montefameglio – il Consiglio di Stato potrà valutare le ragioni, da noi già sostenute innanzi al TAR, per le quali non è in alcun modo possibile qualificare il mandato fiduciario come “istituto affine al Trust”, non avendo i due istituti praticamente nulla in comune, a partire, ovviamente, dall’aspetto segregativo, elemento qualificante del Trust, ma del tutto assente nel mandato fiduciario.”
Tutto sospeso, in ogni caso, sino al 19 settembre, senza alcun rischio di sanzioni, in attesa del giudizio di merito.