Il Garante per la Privacy, con il provvedimento n. 520 del 26 ottobre 2023, ha fornito indicazioni sull’esercizio del diritto di accesso ai dati personali di soggetti deceduti da parte di eredi e di chiamati all’eredità. In particolare, il Garante ha sottolineato che le imprese di assicurazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 del Regolamento UE n 679/2016 e 2-terdecies del DLgs. n. 196/2003, devono permettere agli eredi di consultare i dati personali dei beneficiari di polizze accese in vita da una persona deceduta.
Il Garante, conformandosi alle tesi giurisprudenziali più favorevoli, chiarisce che il diritto alla privacy deve sempre essere bilanciato nel rispetto degli altri diritti fondamentali ed abbandona le posizioni più restrittive secondo cui chiamati ed eredi potevano conoscere solo gli estremi delle polizze e l’ammontare dei premi versati.
Quindi “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio.”
Le compagnie dovranno comunque assicurarsi che siano soddisfatte diverse condizioni prima di divulgare i nomi dei beneficiari delle polizze vita: in prima battuta devono verificare che il richiedente sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede. Quindi, devono accertare che lo stesso abbia un interesse concreto e attuale, funzionale ad una difesa di un proprio diritto successorio in tribunale. A sua volta, il soggetto che riceve i dati dovrà trattarli rispettando rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione.
La Corte di Cassazione inoltre, con l’ordinanza n. 3565 dell’8 febbraio 2024, abbracciando il suddetto orientamento, ha confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita.
La Suprema Corte dapprima evidenzia a sua volta la necessità di bilanciare il diritto alla riservatezza dei dati personali e l’interesse alla tutela giurisdizionale dei terzi.
L’art 2 terdecies del Dlgs n 196/2003 al comma 1 stabilisce che il diritto di accesso ai dati personali del defunto può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” ed al comma 2 dello stesso articolo sancisce che la legittimazione all’esercizio del suddetto diritto da parte dei soggetti indicati è esclusa nei casi specificamente previsti dalla legge. Secondo la Cassazione è in particolare il comma 5 a costituire la base normativa per il riconoscimento del diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, relativamente ai dati dei beneficiari delle polizze vita. Detto comma, infatti, recita: “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Secondo la Corte di Cassazione è quindi necessario e sufficiente verificare che l’istanza non sia pretestuosa. Il diritto di accesso ai dati del beneficiario è dunque accoglibile ogni volta che la richiesta di accesso appaia plausibile, ossia non si palesi già a prima vista come manifestamente pretestuosa, inammissibile o improcedibile. Si tratta quindi di una trasposizione in ambito giudiziale di quanto evidenziato dal Garante della privacy rispetto alle direttive che devono guidare la decisione della compagnia assicurativa, titolare del trattamento, in ordine all’accoglimento della richiesta di accesso ai dati del beneficiario formulata dagli eredi o dai chiamati all’eredità dell’assicurato in via stragiudiziale.