La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024, ha stabilito che la donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione è un’attribuzione che si aggiunge a quanto spetta al beneficiario a titolo di legittima. L’intento del donante è dunque quello di conferire al donatario un ulteriore vantaggio, che si concretizza nell’esenzione dall’imputazione. Mediante questo istituto giuridico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 564, comma 2, c.c., il legittimario trattiene la donazione ed ha inoltre diritto a ottenere la sua quota di legittima intera, non decurtata dalla donazione stessa.
Nel caso di specie, fratello e sorella erano in disaccordo circa la divisione dell’eredità di uno dei genitori, gravata da una donazione con dispensa dall’imputazione. La sorella era stata chiamata per testamento ad ereditare l’intera quota disponibile, mentre il fratello aveva ricevuto dal defunto, quando era ancora in vita, una donazione in conto di disponibile, con dispensa dall’imputazione, cioè con diritto di considerare tale liberalità come ricevuta al momento dell’apertura della successione e con l’ulteriore diritto di conseguire l’intera quota di riserva spettategli per legge. Avendo il de cuius assegnato alla figlia l’intera quota disponibile, ci si domandava dunque, se così facendo avesse di fatto revocato la dispensa dall’imputazione.
La Suprema Corte dapprima ricorda che la donazione in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione è uno strumento mediante il quale si intende conferire al donatario un vantaggio ulteriore poiché tale liberalità non riduce proporzionalmente il valore della legittima incorporandosi di fatto nella quota della legittima stessa.
La dispensa dall’imputazione, anche se parte di un atto di donazione, produce i suoi effetti solo post mortem, differenziandosi dalla semplice donazione che rappresenta un negozio inter vivos ed ha natura di atto unilaterale di ultima volontà. Pertanto, è un negozio autonomo revocabile solo espressamente dal donante. La revoca è sempre possibile fino alla fine della vita del donante e deve essere espressa.
La Cassazione conclude la disamina enunciando il seguente principio di diritto: “La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 c.c., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’ art. 682 c.c. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile”.