Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo delle imprese con personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust e degli istituti giuridici affini al Trust.
La comunicazione dei dati deve essere inviata in modalità esclusivamente telematiche all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
- dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative);
- dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche);
- dal fiduciario in caso di trust e istituti giuridici affini.
Le comunicazioni avranno due destinazioni differenti: quelle riguardanti le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private confluiranno nelle sezioni autonome dei registri delle imprese delle camere di commercio competenti, mentre quelle relative ai trust e istituti giuridici affini confluiranno in sezioni speciali dei registri delle imprese delle camere di commercio interessate.
L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento. Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo, la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023. I soggetti obbligati sopra elencati dovranno inoltre comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dall’atto che determina la variazione ed annualmente una conferma dei dati inviati entro 12 mesi dalla comunicazione precedente (le imprese dotate di personalità giuridica possono provvedere contestualmente al deposito del bilancio). Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all’obbligo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.
Nel caso di imprese dotate di personalità giuridica il titolare effettivo è la persona fisica che detiene la proprietà diretta o indiretta (tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona) di una partecipazione superiore al 25% del capitale, ovvero, in mancanza di questi requisiti, che detiene il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci anche in presenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso di persone giuridiche private il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre il ruolo di fondatore, se in vita ovvero di beneficiario ovvero di titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nel caso di Trust e istituti giuridici affini il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli: disponente, guardiano, il beneficiario e il soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.
L’adempimento può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando il software «DIRE», delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale.
L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro. Se la comunicazione è inviata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione è ridotta ad un terzo.
Il suddetto decreto disciplina, inoltre, le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.