La Corte di Appello di Bologna, con una pronuncia del 30 giugno 2023, si è espressa su una domanda di accertamento di responsabilità di una società fiduciaria nell’ambito di una procedura di fallimento.
Nel caso di specie la società fiduciaria aveva ceduto, agendo in forza di mandato conferito da propria clientela senza rappresentanza ed in conformità alle istruzioni di vendita ad essa impartite, delle partecipazioni intestate alla stessa ad una società che in seguito era fallita. Tale trasferimento si era perfezionato a fronte di un corrispettivo non commisurato al valore effettivo del patrimonio delle società oggetto di cessione. Il curatore fallimentare lamentava dunque che tale negozio fosse espressione di una condotta mirata a distrarre il patrimonio della società acquirente e che la fiduciaria, sebbene avesse inteso tale intenzione, avesse ugualmente partecipato alla suddetta transazione arrecando un maggior aggravio economico che ha determinato un danno ai creditori della società. A supporto di tale tesi il ricorrente precisava che il prezzo pattuito per la cessione delle quote era stato accettato senza alcuna trattativa e senza alcun approfondimento sull’effettivo valore dei beni da trasferire e che le clausole apposte in seguito, che prevedevano tra l’altro il rimborso di ulteriori spese sostenute, erano del tutto anomale.
In primo grado i giudici avevano ritenuto non responsabile la società fiduciaria sul presupposto che stessa non avesse ricoperto alcun ruolo attivo nella commissione del reato di bancarotta fraudolenta.
I giudici di secondo grado hanno confermato integralmente la sentenza di primo grado, escludendo la possibilità di fondare la responsabilità della fiduciaria sulla mancata vigilanza o sull’omissione del controllo sull’illecito riferibile ai fiducianti. “Lo schermo fiduciario comporta uno sdoppiamento di prospettive: nei rapporti con i terzi la fiduciaria risulta a tutti gli effetti nella titolarità dei beni che le vengono intestati, e legittimata a compiere atti di disposizione che abbiano per oggetto tali beni; nei rapporti con il fiduciante tuttavia la fiduciaria è responsabile di eventuali scostamenti dalle istruzioni, perché l’intestazione delle quote non è conseguente ad un effettivo trasferimento della proprietà, ma finalizzata a realizzare nel seguito, più o meno breve, e in un regime “schermato” le istruzioni del fiduciante… Dunque, lo schermo fiduciario nella attuale legislazione rimane un “affare privato” privo di connotazioni di interesse pubblico, e quando, come nel caso di specie, il mandato è puramente esecutivo delle istruzioni del mandante non può richiedersi alla fiduciante un comportamento attivo, e quindi l’analisi e valutazione approfondita dell’atto da compiere”.
La fiduciaria ha dunque agito quale intestataria delle quote sottoscrivendo sia il contratto definitivo che quello di vendita quale parte effettiva del contratto e quindi in nome proprio ma in esecuzione delle istruzioni dei propri fiducianti.