La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17151 del 15 giugno 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili».
Nel caso di specie il ricorrente lamentava di non aver riottenuto le quote sociali di sua proprietà, fiduciariamente intestate ad un soggetto, in quanto trasferite tramite una serie di operazioni di cessione a favore di altri e diversi soggetti e domandava il risarcimento del danno per violazione del pactum fiduciae agendo, tuttavia, solo nei confronti dei terzi e non nei confronti dell’originario fiduciario.
La Suprema Corte nella disamina ripercorre le caratteristiche del negozio fiduciario precisando che questo è qualificabile come contratto unitario avente come causa sia il trasferimento del bene che l’esercizio di determinati diritti da parte del fiduciario in luogo del fiduciante.
Il trasferimento del bene, nel caso specifico delle partecipazioni, può avvenire con varie modalità tecniche. Infatti, il negozio fiduciario «si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all’unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti». Nell’intestazione fiduciaria ordinaria, titolare della quota è solo il fiduciario, il quale può esercitare i diritti sociali. Il fiduciario è obbligato non solo al ritrasferimento del bene a fine mandato me è altresì obbligato a ritrasferire al fiduciante i frutti maturati e cioè i dividendi maturati sulla quota, onde la sua inesecuzione costituisce inadempimento, con tutte le conseguenze dettate per tale fattispecie dal diritto delle obbligazioni, non rilevando buonafede o mala fede. Infine, la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è sempre libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili.
La Suprema Corte ha dunque disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, precisando che sussiste il diritto del fiduciante al risarcimento del danno in caso di violazione del pactum fiduciae, anche se ciò sia avvenuto nell’ambito di una serie di cessioni fiduciarie, non rilevando l’intervento in giudizio di tutti i soggetti compartecipi nell’illecito.